Cassazione Civile, Ordinanza n. 32053/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2011, fondato sull'attribuzione di un maggior reddito da partecipazione derivante dalla rideterminazione induttiva dei ricavi di una s.r.l. a ristretta base sociale di cui egli era socio al 51%. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 335 c.p.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito non aveva disposto la riunione del giudizio relativo al socio con quello pendente tra la società e l'Amministrazione, né aveva sospeso il processo del socio in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale relativo all'accertamento emesso nei confronti della società, nonostante la richiesta formulata in tal senso. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 175/2014, motivo poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, nei giudizi separati relativi all'accertamento del maggior reddito della società di capitali a ristretta base sociale e del reddito di partecipazione attribuito al socio, il giudice tributario deve disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza resa nei confronti della società, quale antecedente logico-giuridico della pretesa verso il socio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Sicilia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte decide nel merito del primo motivo senza soffermarsi sull'effettiva portata delle singole censure di legittimità.
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
invocato dal ricorrente in relazione alla riunione dei giudizi; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ma sulla necessità di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
art. 335 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della mancata riunione dei procedimenti; non è la ratio decidendi della Corte.
art. 295 c.p.c.
deve essere applicato nel processo tributario, in forza dell'art. 1 d.lgs. n. 546/1992, quando penda separatamente il giudizio sul maggior reddito della società e quello sul reddito di partecipazione del socio, poiché la decisione sulla società costituisce antecedente logico-giuridico di quella sul socio.
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
consente l'applicazione al processo tributario dell'art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria.
art. 28 d.lgs. n. 175/2014
dedotto nel secondo motivo di ricorso, rimasto assorbito e quindi non scrutinato nel merito.
Massime di principio
- Nei giudizi separati relativi all'accertamento del maggior reddito della società di capitali a ristretta base sociale e alla conseguente imputazione del reddito da partecipazione al socio, la controversia sul reddito della società costituisce antecedente logico-giuridico di quella sul socio.
- In presenza di pendenze autonome e parallele tra società e socio su tali accertamenti, il giudice del processo promosso dal socio deve sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al rito tributario.
- La sospensione necessaria opera non solo nelle controversie sugli utili extracontabili, ma in tutti i casi in cui il maggior reddito della compagine sociale derivi da ricavi non dichiarati o costi non sostenuti.
- La mancata sospensione del giudizio del socio in attesa del giudicato sulla controversia relativa alla società integra errore di rito censurabile in cassazione.
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