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Sentenza

Sentenza n. 5398/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 4986/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24 maggio 2021, nel procedimento n.r.g. 16391/2020, notificata in data 17 dicembre 2021

Giustizia amministrativa202600278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.275,52 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4986/2021, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato e aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive pari a euro 2.275,52, oltre interessi legali. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse dimostrato né illustrato la corretta esecuzione del titolo giudiziale. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendosi dare attuazione al diritto accertato e alla condanna pecuniaria pronunciata. Il Ministero è stato quindi onerato di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attivabile previa richiesta della ricorrente e operante per ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi; nel caso concreto il TAR ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare, per l’ipotesi di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato allega l’inadempimento dell’Amministrazione a un giudicato e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda di esecuzione può essere accolta secondo la ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve dare attuazione al diritto e agli obblighi risultanti dal giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata con la pronuncia da eseguire.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato e fissando un ulteriore termine per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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