Cassazione Penale, Ordinanza n. 21756/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di ingiuria aggravata ex art. 341-bis c.p. Il primo motivo deduceva l'omessa notifica alla difesa delle memorie/conclusioni del Procuratore generale nel giudizio cartolare di cassazione. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento di una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio, chiedendo le circostanze attenuanti generiche in ragione della fragilità personale dell'imputata, già valorizzata in relazione all'attenuante ex art. 89 c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che nel procedimento cartolare disciplinato dalla riforma Cartabia non esiste più un obbligo di comunicazione alle altre parti delle conclusioni del Procuratore generale né nel giudizio di appello ex art. 598-bis c.p.p. né nel ricorso per cassazione ex art. 611 c.p.p.; le richieste del P.G. sono solo depositate e rese accessibili alle parti. Il secondo motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già considerato la fragilità personale ai fini dell'art. 89 c.p. e aveva escluso la necessità di ulteriori attenuanti generiche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
indicato come titolo di reato per il quale era stata confermata la condanna in appello.
art. 598-bis c.p.p.
nel procedimento cartolare di appello non è previsto l'obbligo di comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore generale.
art. 611 c.p.p.
nel procedimento cartolare di cassazione non è previsto l'obbligo di comunicazione alle parti delle conclusioni del Procuratore generale.
art. 89 c.p.
la fragilità personale era già stata valorizzata ai fini dell'attenuante per vizio parziale di mente.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente come base delle attenuanti generiche, da ritenersi non dovute come diritto soggettivo.
Massime di principio
- Nel rito camerale/cartolare successivo alla riforma Cartabia, le conclusioni del Procuratore generale devono essere depositate nei termini di legge e rese disponibili alle parti, ma non sussiste un obbligo di comunicazione individuale a cura della cancelleria; eventuali avvisi di deposito hanno natura meramente cortese.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indica perché gli argomenti del giudice di merito sarebbero erronei o incompleti.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il giudice può negarle quando la situazione personale allegata sia già stata considerata e ritenuta sufficiente ai fini di altra diminuzione di pena o di altra valutazione favorevole.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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