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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito formatosi sull'istanza di rimborso della quota del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un contribuente residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990, rimborso richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando il diritto al rimborso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017, sostenendo che lo ius superveniens dovesse applicarsi anche ai giudizi pendenti e potesse ridurre o escludere i pagamenti in ragione delle risorse stanziate; 2) violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la sentenza fosse affetta da motivazione apparente/contraddittoria, perché avrebbe affermato insieme l'irrilevanza dello ius superveniens e la necessità di eseguire il rimborso senza abbattimento del 50%.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la normativa sopravvenuta che introduce limiti quantitativi ai rimborsi, in assenza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso: essa non tocca il titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel giudizio, ma riguarda solo la fase esecutiva o di ottemperanza. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva chiaramente affermato la non incidenza dell'art. 16-octies sul diritto al rimborso accertato in cognizione, e che l'uso improprio del termine "esecuzione" non integrava un'anomalia motivazionale tale da elidere la motivazione stessa. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non ha svolto difese in cassazione. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002

    rimborso della quota pari al 90% dell'IRPEF versata

    costituisce il titolo sostanziale del diritto al rimborso fatto valere dal contribuente residente nelle aree colpite dal sisma.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    richiamato come norma che disciplina la materia dei rimborsi e rispetto alla quale si invoca lo ius superveniens.

  • art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in l. n. 123 del 2017

    la legge sopravvenuta che introduce limiti quantitativi o riduzioni percentuali ai rimborsi; secondo la Corte non si applica ai giudizi pendenti in assenza di disposizioni transitorie, perché incide solo sulla fase esecutiva e non sul titolo del diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, utilizzata come parametro dei motivi.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude che vi sia nullità della decisione per motivazione inesistente o apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente sul contenuto della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa a prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi fiscali, una legge sopravvenuta che introduca limiti quantitativi o riduzioni percentuali non si applica automaticamente ai giudizi già pendenti, salvo espressa disciplina transitoria, quando essa incida solo sulle modalità di erogazione o esecuzione e non sul titolo sostanziale del diritto.
  • Il diritto al rimborso, una volta accertato in cognizione, non può essere inciso da sopravvenienze normative che disciplinano esclusivamente la fase esecutiva o di ottemperanza.
  • Non sussiste motivazione apparente o nullità della sentenza quando il giudice di merito, letta nel suo complesso, esprima in modo comprensibile la ragione decisoria, anche se utilizzi espressioni tecnicamente improprie o meno felici.
  • La deduzione di contraddittorietà motivazionale non è fondata se le affermazioni della sentenza sono riconducibili a un unico percorso argomentativo coerente con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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