Cassazione Penale, Ordinanza n. 29440/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria deducendo, con un primo motivo, l'erroneità dell'affermazione di responsabilità penale, soprattutto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ma la censura è stata ritenuta generica perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e perché orientata a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, senza individuare specifici travisamenti. Con un secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, essendo la motivazione di merito immune da evidenti illogicità e conforme al principio secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, potendo il diniego essere fondato sull'assenza di elementi positivi.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato; il loro mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi o circostanze positive.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Il pagamento alla Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre censure già esaminate in appello o chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, salvo che siano dedotti specifici travisamenti della prova decisivi e realmente individuati.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia una motivazione non illogica e faccia riferimento all'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, poiché tali attenuanti non spettano automaticamente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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