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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11916/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina dell'11/10/2019, che aveva parzialmente riformato la pronuncia del G.U.P. dell'8/05/2018 dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa e confermando le statuizioni civili. Il ricorrente deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione e erronea applicazione della legge penale, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato adeguatamente le argomentazioni del gravame

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per reiterazione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d'appello (violazione dell'onere di specificazione dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p.). I giudici di merito sono stati ritenuti aver fornito motivazione adeguata e coerente (applicazione della nozione di "doppia conforme"). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Raffa Domenica

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Riferimento procedurale all'effettuazione della trattazione secondo la procedura semplificata prevista dalla norma; contesto processuale di svolgimento dell'udienza

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'obbligo del giudice di merito di esaminare e valutare compiutamente le risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito sia conforme a tale onere

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    La Corte ha richiamato il requisito di specificazione delle ragioni di fatto e di diritto richieste per i motivi di ricorso in Cassazione, rilevando che il ricorrente non ha adempiuto a tale obbligo, limitandosi a riproporre censure già decise

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per respingere il ricorso manifestamente infondato

  • Giurisprudenza sulla "doppia conforme" (Sez. 2, sent. n. 37295/2019 e altri precedenti)

    Principio secondo il quale la sentenza di appello che si salda con quella di primo grado attraverso richiami o adozione degli stessi criteri valutativi costituisce un unico corpo decisionale; la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva (prima e secondo grado) fosse adeguata e ostasse alla rinnovazione delle stesse censure in Cassazione

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre pedissequamente le stesse censure già esaminate e respinte in appello: i motivi devono contenere specifiche ragioni di diritto e di fatto ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • La valutazione delle prove operata dai giudici di merito è inammissibile a sindacato in Cassazione se sorretta da motivazione congrua; per attaccarla occorre dimostrare vizi logici, contraddittorietà o omissioni argomentative rilevanti
  • La nozione di "doppia conforme" permette di leggere congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado: se complessivamente esplicative, ostano al riesame in sede di legittimità
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
  • Per contestare l'astratta formula giudicante (es. dichiarazione di prescrizione, conferma di statuizioni civili) è necessario prospettare specifici errori di diritto o lacune motivazionali, non la mera divergenza valutativa

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