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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01795/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata per errore di diritto e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Catania per nuovo giudizio in diversa composizione, rilevando che il furto in abitazione è procedibile d'ufficio e che la pronuncia di merito non poteva basarsi sull'assenza di querela. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 608 comma 1 e 623 lett. d) c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva assolto Calì per i capi A e B ritenendoli non procedibili per difetto di querela. Il ricorso deduceva errore di diritto: il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) è procedibile d'ufficio e la riforma (D.Lgs. 150/2022, cd. "Cartabia") ha introdotto la procedibilità a querela per il furto semplice (art. 624 c.p.) ma non ha alterato il regime del furto in abitazione. Pertanto il Tribunale ha erroneamente applicato il regime della querela al 624-bis e deciso per la non procedibilità.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della consumazione e tentativo: la sentenza aveva riguardato anche vicende di tentativo; usato come correlato ai capi di imputazione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Individua il furto in abitazione: la Corte ha interpretato che per questa fattispecie è rimasta la procedibilità d'ufficio, in ragione della tutela rafforzata del domicilio.

  • art. 624 cod. pen.

    Il furto semplice: la riforma D.Lgs. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela per alcune ipotesi di furto semplice, ma la Corte osserva che ciò non ha inciso sul regime del 624-bis.

  • D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia)

    La Corte distingue gli effetti della riforma: essa ha modificato il regime procedurale per il furto semplice ma ha mantenuto la procedibilità d'ufficio per il furto in abitazione, giustificando tale scelta con la necessità di tutela del domicilio.

  • Legge n. 114/2024 (modifica art. 593 c.p.p.)

    La Corte richiama la modifica normativa sul regime di impugnabilità delle sentenze: per le fattispecie a citazione diretta e pena non superiore a quattro anni la sentenza del giudice monocratico è impugnabile solo per cassazione (art. 593, comma 2, come modificato). Ciò era rilevante per accertare la strada processuale praticabile.

  • art. 473 cod. pen.

    Citato dalla Corte come esempio di delitto assoggettato a citazione diretta (pena non superiore a quattro anni) per spiegare il regime di impugnabilità; non centrale sul merito della procedibilità del 624-bis.

  • artt. 608 comma 1 e 623 lett. d) c.p.p.

    Norme invocate come base per l'annullamento e il rinvio: la Corte ha annullato la sentenza e disposto il nuovo giudizio in diversa composizione, conformemente a tali disposizioni.

  • art. 625 n. 2 e art. 61 n. 5 cod. pen.

    Capi di imputazione e circostanze aggravanti menzionate nella sentenza di primo grado; richiamate nel ricorso e nella motivazione ma non decisionali rispetto alla questione procedurale affrontata dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) è da considerarsi procedibile d'ufficio: la mancanza di querela della persona offesa non impedisce l'esercizio dell'azione penale per questa fattispecie.
  • Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) hanno depenalizzato o subordinato a querela alcune ipotesi di furto semplice, ma non hanno esteso la procedibilità a querela al furto in abitazione.
  • Se il giudice di merito assolve o dichiara la non procedibilità per difetto di querela in presenza di una fattispecie che rimane procedibile d'ufficio, la sentenza è affetta da errore di diritto suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • Dopo la legge n. 114/2024 la percorribilità delle impugnazioni può essere limitata: per alcune sentenze del giudice monocratico (reati procedibili a citazione diretta con pena fino a quattro anni) il rimedio è la cassazione e non l'appello, quindi va valutata preventivamente la via impugnatoria praticabile.
  • In caso di annullamento per errore di diritto relativo alla procedibilità, la Cassazione rinvia il processo per nuovo giudizio, di norma in diversa composizione, senza decidere nel merito sull'innocenza o colpevolezza dell'imputato.

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