Ordinanza n. 340/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'arma per difesa personale, connesso preavviso di diniego e relazioni informative dell'Arma dei Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Trapani che ha respinto la richiesta di rinnovo della licenza di porto d'arma per difesa personale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati altresì impugnati, ove occorrenti, il preavviso di diniego e le relazioni informative dell'Arma dei Carabinieri. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente fondava la propria esigenza di tutela anche sull'attività operativa svolta in passato in operazioni antimafia. Il giudice, nella fase cautelare, ha esaminato le censure alla luce dell'istruttoria prefettizia e della valutazione prognostica del rischio effettuata dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. A un sommario esame, l'istruttoria svolta dalla Prefettura non ha evidenziato una condizione di pericolo grave, attuale e concreto per l'incolumità personale del ricorrente. L'amministrazione ha adeguatamente valorizzato il collocamento in quiescenza risalente al 2016 e il lungo tempo trascorso dalla cessazione del servizio. È stata inoltre ritenuta rilevante la collocazione temporalmente lontana dell'attività operativa in operazioni antimafia, risalente ai primi anni Novanta, considerato che nei due decenni successivi il ricorrente aveva svolto funzioni di comandante di una stazione dei Carabinieri in un paese e che nell'ultimo decennio era stato in quiescenza. Il giudice ha affermato che il dimostrato bisogno di portare l'arma costituisce presupposto indefettibile sia del rilascio sia del rinnovo della licenza; pertanto, il precedente rilascio o rinnovo del titolo non impedisce all'amministrazione di formulare una diversa valutazione in occasione di un nuovo rinnovo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 500 euro complessivi, oltre oneri, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata negata per l'assenza di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il dimostrato bisogno di portare un'arma per difesa personale costituisce un presupposto indefettibile tanto per il rilascio quanto per il rinnovo della relativa licenza.
- Il precedente rilascio o rinnovo di una licenza di porto d'arma non vincola l'amministrazione in occasione di una successiva istanza di rinnovo, potendo essa compiere una nuova e diversa valutazione attuale del bisogno e del rischio.
- Nella valutazione del bisogno di portare un'arma per difesa personale, l'amministrazione può valorizzare il collocamento in quiescenza e il tempo trascorso dalla cessazione del servizio, nonché la distanza temporale delle attività operative eventualmente poste a fondamento dell'esigenza di tutela.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando l'istruttoria prefettizia non evidenzi una situazione di pericolo grave, attuale e concreto per l'incolumità personale dell'istante e tale valutazione prognostica risulti adeguatamente considerata dall'amministrazione.
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