Cassazione Civile, Ordinanza n. 24688/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di una socia, dopo che alla società partecipata erano stati contestati maggiori ricavi. L'Ufficio ha ritenuto presuntivamente distribuiti alla socia i maggiori utili accertati in capo alla società, in ragione della ristretta base sociale. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando l'accertamento. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, violazione dell'art. 295 c.p.c. e violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo, lamentando a sua volta la violazione dell'art. 295 c.p.c. Tuttavia, prima della decisione nel merito, è stata depositata dalla contribuente la documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con prova della domanda e del pagamento della prima rata; non risultando notificato un diniego entro il termine previsto né presentata istanza di trattazione, il processo è stato dichiarato estinto.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto. Ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, richiamando il principio per cui esso opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma richiamata come parametro di deduzione del primo motivo di ricorso per cassazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma richiamata come parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge.
art. 295 c.p.c.
Invocato sia nel ricorso principale sia in quello incidentale per censurare la mancata sospensione del giudizio.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per denunciare vizi della motivazione/struttura della sentenza impugnata nel processo tributario.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018
Consente la definizione agevolata della controversia fiscale; la Corte ha ritenuto che la produzione della domanda e della quietanza di pagamento, unita alla mancata notifica del diniego e alla mancata istanza di trattazione, comporti l'estinzione del processo.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018
Individua il termine entro il quale l'Agenzia avrebbe dovuto notificare il diniego; il mancato rispetto di tale termine è valorizzato per affermare l'estinzione.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Prevede l'estinzione del processo e la regolazione delle spese secondo il criterio indicato dalla Corte.
Cass. 12/10/2018, n. 25485
Richiamata per affermare che il doppio contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non essendo norma di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento della prima rata, in assenza di diniego dell'amministrazione entro il termine previsto e in mancanza di istanza di trattazione, determina l'estinzione del processo tributario.
- Nel processo tributario definito mediante sanatoria agevolata, la Corte dichiara l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso principali o incidentali.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, poiché opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame ed è soggetto a interpretazione restrittiva.
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