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Sentenza

Sentenza n. 10907/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione - della Determinazione della Regione Lazio - Direzione Trasformazione Digitale e Procurement n. G04501 del 07/04/2026, pubblicata in pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 4 della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura, in ambito territoriale e ospedaliero, di strisce reattive per diabetologia occorrenti alle Aziende Sanita-rie ed Ospedaliere della Regione Lazio e di altri soggetti Aggregatori – seconda edizione” (CIG: B605646553) in favore della società BIOSEVEN SRL con Socio Unico; - del verbale di seduta riservata n. 12 del 16/03/2026, richiamato nella determina di aggiudicazione, con cui il RUP ha ritenuto “congrue e sostenibili” le giustificazioni presentate dalla controinteressata a fronte della sospetta anomalia della sua offerta; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la relazione di congruità redatta dal RUP e le giustificazioni sul prezzo prodotte dalla controinteressata, atti allo stato non conosciuti dalla ricorrente; E PER L’ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto della ricorrente all’aggiudicazione, dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione del Lotto 4 e a subentrare in detto contratto;

Giustizia amministrativa202605450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4 della gara regionale per la fornitura di strisce reattive e dispositivi per diabetologia, nonché il giudizio positivo di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 4 e il verbale con cui il RUP aveva ritenuto congrue e sostenibili le giustificazioni dell'aggiudicataria a seguito della verifica di anomalia. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza di cui all'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, violazione della par condicio, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La ricorrente ha sostenuto che il rilevante ribasso offerto da Bioseven rendesse l'offerta economicamente insostenibile e imponesse la sua esclusione, chiedendo inoltre l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. La Regione e l'aggiudicataria hanno contestato la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio in esito alla camera di consiglio, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a., ritenendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e insussistenti specifiche esigenze difensive ostative. Nel merito ha respinto l'unico motivo. Ha ribadito che la verifica di anomalia costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e riguarda globalmente l'attendibilità, la serietà e l'effettiva sostenibilità dell'offerta, non la verifica atomistica delle singole voci di costo. Il sindacato giudiziale è limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà o macroscopica erroneità, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella della stazione appaltante. Nel caso concreto, l'aggiudicataria aveva giustificato il prezzo richiamando economie di scala, condizioni di approvvigionamento favorevoli, diffusione delle forniture e ottimizzazione della logistica, indicando inoltre le principali voci di costo e un utile netto dichiarato pari al 5,907% del prezzo offerto. Il RUP aveva ritenuto il prezzo remunerativo sulla base del quadro complessivo fornito. La ricorrente si era limitata a richiamare l'entità del ribasso, senza indicare specifiche cause di insostenibilità né elementi idonei a dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione. La censura è stata quindi ritenuta volta a ottenere un sindacato sostitutivo non consentito. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di complessivi € 8.000,00 di spese di lite, oltre accessori, in favore della Regione Lazio e di Bioseven.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell'offerta anomala deve accertare la sostenibilità, serietà e attendibilità dell'offerta nel suo complesso.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa costituiscono parametri di legittimità dell'attività di verifica dell'anomalia.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in esito alla camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    Nel contenzioso relativo alle procedure di affidamento il giudizio è di norma definito in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a., compatibilmente con le esigenze di difesa e con la complessità della causa.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Il concorrente che contesta il giudizio positivo di non anomalia deve fornire gli elementi di prova a sostegno della manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione amministrativa.

Massime di principio

  • La verifica di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa e può essere sindacata dal giudice soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà o macroscopica erroneità, senza che sia consentito un autonomo riesame sostitutivo della congruità dell'offerta.
  • Il giudizio di anomalia deve svolgersi in modo globale e sintetico, avendo riguardo all'attendibilità, serietà e concreta possibilità di esecuzione dell'offerta nel suo complesso; non è necessario procedere a una verifica atomistica di ogni singola voce di costo né a una ricerca di errori parcellizzata.
  • Quando la stazione appaltante conclude positivamente il subprocedimento di verifica dell'anomalia, è sufficiente una motivazione anche per relationem alle giustificazioni dell'operatore economico, purché tali giustificazioni siano congrue e adeguate; una motivazione puntuale e analitica è invece necessaria in caso di giudizio negativo.
  • Il concorrente che contesta un giudizio positivo di non anomalia deve allegare e provare specifiche cause di insostenibilità dell'offerta e indicare elementi concreti da cui emerga la manifesta erroneità, contraddittorietà o irragionevolezza della valutazione amministrativa; il mero richiamo all'entità del ribasso non è sufficiente.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione economica a quella della stazione appaltante, poiché ciò determinerebbe un'inammissibile invasione della sfera tecnico-discrezionale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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