Sentenza n. 10907/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione - della Determinazione della Regione Lazio - Direzione Trasformazione Digitale e Procurement n. G04501 del 07/04/2026, pubblicata in pari data, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del Lotto 4 della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura, in ambito territoriale e ospedaliero, di strisce reattive per diabetologia occorrenti alle Aziende Sanita-rie ed Ospedaliere della Regione Lazio e di altri soggetti Aggregatori – seconda edizione” (CIG: B605646553) in favore della società BIOSEVEN SRL con Socio Unico; - del verbale di seduta riservata n. 12 del 16/03/2026, richiamato nella determina di aggiudicazione, con cui il RUP ha ritenuto “congrue e sostenibili” le giustificazioni presentate dalla controinteressata a fronte della sospetta anomalia della sua offerta; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la relazione di congruità redatta dal RUP e le giustificazioni sul prezzo prodotte dalla controinteressata, atti allo stato non conosciuti dalla ricorrente; E PER L’ACCERTAMENTO E DECLARATORIA del diritto della ricorrente all’aggiudicazione, dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione del Lotto 4 e a subentrare in detto contratto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 4 della gara regionale per la fornitura di strisce reattive e dispositivi per diabetologia, nonché il giudizio positivo di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 4 e il verbale con cui il RUP aveva ritenuto congrue e sostenibili le giustificazioni dell'aggiudicataria a seguito della verifica di anomalia. Con un unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023, la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza di cui all'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, violazione della par condicio, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La ricorrente ha sostenuto che il rilevante ribasso offerto da Bioseven rendesse l'offerta economicamente insostenibile e imponesse la sua esclusione, chiedendo inoltre l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. La Regione e l'aggiudicataria hanno contestato la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio in esito alla camera di consiglio, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a., ritenendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e insussistenti specifiche esigenze difensive ostative. Nel merito ha respinto l'unico motivo. Ha ribadito che la verifica di anomalia costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e riguarda globalmente l'attendibilità, la serietà e l'effettiva sostenibilità dell'offerta, non la verifica atomistica delle singole voci di costo. Il sindacato giudiziale è limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà o macroscopica erroneità, senza possibilità di sostituire la valutazione del giudice a quella della stazione appaltante. Nel caso concreto, l'aggiudicataria aveva giustificato il prezzo richiamando economie di scala, condizioni di approvvigionamento favorevoli, diffusione delle forniture e ottimizzazione della logistica, indicando inoltre le principali voci di costo e un utile netto dichiarato pari al 5,907% del prezzo offerto. Il RUP aveva ritenuto il prezzo remunerativo sulla base del quadro complessivo fornito. La ricorrente si era limitata a richiamare l'entità del ribasso, senza indicare specifiche cause di insostenibilità né elementi idonei a dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione. La censura è stata quindi ritenuta volta a ottenere un sindacato sostitutivo non consentito. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di complessivi € 8.000,00 di spese di lite, oltre accessori, in favore della Regione Lazio e di Bioseven.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell'offerta anomala deve accertare la sostenibilità, serietà e attendibilità dell'offerta nel suo complesso.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa costituiscono parametri di legittimità dell'attività di verifica dell'anomalia.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in esito alla camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Nel contenzioso relativo alle procedure di affidamento il giudizio è di norma definito in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a., compatibilmente con le esigenze di difesa e con la complessità della causa.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Il concorrente che contesta il giudizio positivo di non anomalia deve fornire gli elementi di prova a sostegno della manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione amministrativa.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa e può essere sindacata dal giudice soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà o macroscopica erroneità, senza che sia consentito un autonomo riesame sostitutivo della congruità dell'offerta.
- Il giudizio di anomalia deve svolgersi in modo globale e sintetico, avendo riguardo all'attendibilità, serietà e concreta possibilità di esecuzione dell'offerta nel suo complesso; non è necessario procedere a una verifica atomistica di ogni singola voce di costo né a una ricerca di errori parcellizzata.
- Quando la stazione appaltante conclude positivamente il subprocedimento di verifica dell'anomalia, è sufficiente una motivazione anche per relationem alle giustificazioni dell'operatore economico, purché tali giustificazioni siano congrue e adeguate; una motivazione puntuale e analitica è invece necessaria in caso di giudizio negativo.
- Il concorrente che contesta un giudizio positivo di non anomalia deve allegare e provare specifiche cause di insostenibilità dell'offerta e indicare elementi concreti da cui emerga la manifesta erroneità, contraddittorietà o irragionevolezza della valutazione amministrativa; il mero richiamo all'entità del ribasso non è sufficiente.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione economica a quella della stazione appaltante, poiché ciò determinerebbe un'inammissibile invasione della sfera tecnico-discrezionale dell'amministrazione.
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