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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-226/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 settembre 2023. — Nexive Commerce Srl e a. contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Servizi postali nell’Unione europea – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3 – Articolo 22 – Imprese del settore postale – Contributo ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione del settore postale – Obbligo – Onere finanziario a carico esclusivo degli operatori del mercato, senza distinzione in base alla tipologia di servizi forniti – Principi di proporzionalità e di non discriminazione. — Causa C-226/22

Giurisprudenza europea62022CJ0226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano, la Corte ha chiarito la portata dell’articolo 9 della direttiva 97/67/CE sul finanziamento dell’autorità di regolazione postale. Ha ritenuto legittimo un sistema nazionale che faccia gravare integralmente sugli operatori postali i costi dell’ANR, senza contributo pubblico, se ciò non compromette indipendenza ed effettività dell’autorità. Ha inoltre interpretato in senso ampio la nozione di "costi operativi" e ha escluso che il principio di proporzionalità o di non discriminazione imponga una differenziazione tra operatori del servizio universale e corrieri espressi.

Contributo degli operatori postali al finanziamento dell’autorità nazionale di regolamentazione: compatibilità con la direttiva 97/67/CE di un prelievo esclusivo sul mercato, della nozione di "costi operativi" e dell’applicazione uniforme anche ai corrieri espressi

La questione giuridica

Se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, nonché l’articolo 22 della direttiva 97/67/CE ostino: 1) a una normativa nazionale che finanzia l’ANR postale esclusivamente tramite contributi degli operatori del settore, senza cofinanziamento pubblico; 2) a includere tra i "costi operativi" anche i costi per la regolamentazione dei servizi non universali e i costi "trasversali" amministrativi/istituzionali; 3) a imporre un contributo uniforme a tutti gli operatori postali, compresi i corrieri espressi, senza distinguere in base all’intensità della regolazione subita e senza differenziare tra servizio universale e servizi espressi.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 97/67/CE consente agli Stati membri di finanziare l’autorità nazionale di regolamentazione del settore postale anche esclusivamente mediante contributi degli operatori del settore, senza obbligo di cofinanziamento statale, purché l’autorità disponga effettivamente delle risorse necessarie e dei mezzi giuridici per acquisirle in piena indipendenza. La nozione di "costi operativi" comprende sia i costi delle attività di regolazione dei servizi postali non universali sia i costi amministrativi e istituzionali funzionali all’esercizio delle competenze dell’autorità. Inoltre, il diritto dell’Unione non osta a un contributo uniforme imposto a tutti gli operatori postali, inclusi i corrieri espressi, senza distinzione in base all’intensità della regolazione, purché il prelievo sia trasparente, accessibile, preciso, univoco, pubblicato in anticipo e fondato su criteri oggettivi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 97/67/CE
  • Direttiva 2008/6/CE
  • Articolo 9, paragrafi 2 e 3, direttiva 97/67/CE
  • Articolo 22, direttiva 97/67/CE
  • Direttiva 2002/20/CE
  • Articolo 12, paragrafo 1, direttiva 2002/20/CE
  • Direttiva (UE) 2018/1972
  • Articolo 16, paragrafo 1, codice europeo delle comunicazioni elettroniche
  • Articolo 1, commi 65 e 66, legge n. 266/2005
  • Articolo 65, decreto-legge n. 50/2017

Contributo degli operatori postali al finanziamento dell’autorità nazionale di regolazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) in materia di servizi postali e finanziamento dell’AGCOM come autorità nazionale di regolazione del settore postale. La controversia nasce dall’impugnazione di delibere che hanno determinato, per gli anni 2017-2019, il contributo dovuto dagli operatori postali per coprire i costi operativi dell’autorità.

Fatti e procedimento principale

Le società ricorrenti, prevalentemente operanti nel mercato dei corrieri espressi, contestavano davanti ai giudici amministrativi italiani le delibere AGCOM n. 182/17/CONS, 427/17/CONS e 528/18/CONS. Secondo le ricorrenti, il sistema italiano avrebbe illegittimamente posto l’intero onere finanziario a carico del mercato, includendo anche operatori non coinvolti nel servizio universale e senza tenere conto dell’effettiva intensità dell’attività regolatoria svolta nei loro confronti.

L’AGCOM sosteneva, invece, che la direttiva 97/67 non imponeva alcun cofinanziamento pubblico e che il contributo poteva coprire tutti i costi dell’autorità connessi al settore postale, inclusi i costi c.d. trasversali.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE, che consente di subordinare le autorizzazioni all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi delle ANR;
  • l’articolo 9, paragrafo 3, che richiede che tali obblighi siano trasparenti, accessibili, non discriminatori e proporzionati;
  • l’articolo 22 della direttiva 97/67/CE, che impone agli Stati membri di designare ANR giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti;
  • il considerando 47 della direttiva 2008/6/CE, che sottolinea la necessità di dotare le ANR di risorse sufficienti;
  • in via comparativa, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE e l’articolo 16, paragrafo 1, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, richiamati solo per chiarire la differenza di formulazione rispetto al settore postale.

Primo profilo: possibilità di finanziare l’ANR solo con contributi del settore

La Corte ha osservato che il verbo "contribuire" non implica necessariamente un cofinanziamento pubblico. La direttiva 97/67 lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella scelta della fonte di finanziamento dell’ANR postale: sistema a carico esclusivo degli operatori, sistema a carico del bilancio statale oppure sistema misto.

Secondo la Corte, l’articolo 22 sulla indipendenza funzionale dell’ANR non impone una specifica ripartizione tra fondi pubblici e contributi privati; ciò che conta è che l’autorità disponga delle risorse necessarie e dei mezzi giuridici per acquisirle, senza subire influenze indebite. Ne deriva che un finanziamento esclusivamente a carico del mercato è compatibile con il diritto dell’Unione, purché l’autorità rimanga concretamente indipendente e operativa.

Secondo profilo: ampiezza della nozione di "costi operativi"

La Corte ha interpretato la nozione di "costi operativi" in modo ampio. Essa comprende:

  • i costi sostenuti dall’ANR per la regolazione dei servizi postali che non rientrano nel servizio universale;
  • i costi delle attività non direttamente regolatorie ma funzionali all’esercizio delle competenze istituzionali dell’autorità, cioè i costi trasversali di natura amministrativa e preparatoria.

La Corte ha rifiutato di importare nel settore postale la più restrittiva nozione di "costi amministrativi" propria del diritto delle comunicazioni elettroniche, evidenziando che la direttiva 97/67 usa una formula generica e che il legislatore dell’Unione, con la direttiva 2008/6, ha voluto garantire alle ANR tutte le risorse necessarie per svolgere i propri compiti.

Terzo profilo: applicazione uniforme del contributo e assenza di discriminazione

La Corte ha ritenuto che un contributo applicato in modo uniforme a tutti gli operatori del settore postale, inclusi i corrieri espressi, non viola di per sé il principio di proporzionalità né quello di non discriminazione.

Sul piano della proporzionalità, la Corte ha affermato che non è richiesta una correlazione precisa tra il contributo dovuto dal singolo operatore e i costi effettivamente sostenuti dall’ANR per la regolazione di quel medesimo operatore. È sufficiente che la disciplina sia coerente con l’obiettivo di assicurare all’autorità un finanziamento adeguato e stabile.

Quanto alla non discriminazione, la Corte ha considerato comparabili la posizione dei fornitori del servizio universale e quella dei corrieri espressi ai fini del contributo, poiché tutti traggono vantaggio dall’attività complessiva dell’ANR e sono inseriti nel medesimo mercato regolato. La diversa natura economica del servizio espresso, da sola, non giustifica un trattamento differenziato.

Dispositivo

La Corte ha quindi statuito che:

  • uno Stato membro può finanziare l’ANR postale esclusivamente con contributi degli operatori del settore, senza contributo del bilancio statale, se ciò garantisce risorse effettive e indipendenza dell’autorità;
  • la nozione di "costi operativi" comprende anche i costi di regolazione dei servizi non universali e i costi trasversali;
  • un contributo uniforme imposto a tutti gli operatori postali, senza distinzione tra servizio universale e corriere espresso, è compatibile con i principi di proporzionalità e non discriminazione, purché il prelievo sia trasparente, accessibile, preciso, univoco, pubblicato in anticipo e fondato su criteri oggettivi.

Principi affermati

La sentenza conferma che, nel settore postale liberalizzato, l’indipendenza dell’autorità di regolazione e la sufficienza dei mezzi finanziari prevalgono sulla richiesta di una ripartizione rigidamente commisurata ai singoli operatori. Il finanziamento regolatorio può gravare sull’intero mercato, anche sui servizi espressi, senza che sia necessario un cofinanziamento pubblico o una distinzione quantitativa per tipologia di servizio.

Come è indicizzato

Materieservizi postaliautorità indipendenti di regolazionecontributi amministrativiprincipio di proporzionalitàprincipio di non discriminazione

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