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Ordinanza

Ordinanza n. 366/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Ministero dell’Interno sull’istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’assegnazione temporanea richiesta per esigenze di ricongiungimento familiare, chiedendone la sospensione cautelare. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il TAR ha rilevato che la Questura di Vibo Valentia presenta un sovraorganico di otto unità nel ruolo del ricorrente e che le esigenze di servizio poste a fondamento del diniego risultano rappresentate in termini generici. È stato inoltre dedotto e ritenuto rilevante il pregiudizio concernente l’esercizio della potestà genitoriale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, nei limiti della cognizione cautelare, il fumus boni iuris, in ragione della presenza di un sovraorganico nella sede di appartenenza e della genericità della motivazione sulle esigenze di servizio. Ha ravvisato anche il periculum in mora con riferimento all’esercizio della potestà genitoriale. Ha quindi accolto la domanda cautelare in forma di remand, sospendendo il diniego e ordinando al Ministero dell’Interno di riesaminare l’istanza alla luce dei motivi di ricorso e dei rilievi contenuti nell’ordinanza. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata accolta mediante sospensione dell’atto impugnato e ordine di riesame da parte dell’amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la genericità delle esigenze di servizio addotte dall’amministrazione può integrare un profilo di fumus boni iuris quando emergano elementi oggettivi, quali la presenza di un sovraorganico nella sede di appartenenza del dipendente, incompatibili o comunque non adeguatamente coordinati con il diniego adottato.
  • La tutela cautelare può essere conformata in forma di remand: il giudice può sospendere il provvedimento negativo e ordinare all’amministrazione il riesame dell’istanza, imponendo di rivalutare la posizione alla luce dei motivi di ricorso e dei rilievi giudiziali, senza sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere.
  • Il pregiudizio all’esercizio della potestà genitoriale può integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare contro il diniego di un’assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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