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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17291/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza non trasferibile, di importo pari a euro 1.695,00, emesso su richiesta della compagnia assicurativa da una banca sul conto a essa intestato e spedito al domicilio del beneficiario. Il titolo non è mai pervenuto al destinatario effettivo, ma è stato poi incassato presso una filiale della banca negoziatrice da un soggetto che si presentava come prenditore, dopo alterazione del nome del beneficiario sul titolo. La compagnia assicurativa ha chiesto il risarcimento del danno alla banca negoziatrice. In primo grado la domanda è stata accolta e la manleva verso la banca emittente è stata respinta; in appello, invece, il Tribunale ha riformato la decisione, ritenendo che la banca negoziatrice avesse agito con la diligenza esigibile nell'identificazione del presentatore e nell'esame del titolo, escludendo quindi la sua responsabilità. La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: nullità della sentenza per motivazione apparente; falsa applicazione della disciplina sugli assegni e delle norme su inadempimento, diligenza, pagamento al creditore apparente, concorso colposo e causalità; violazione dell'art. 1256 c.c.; erronea esclusione della rilevanza della contraffazione del titolo e del nesso causale; censura sulla compensazione delle spese. La banca negoziatrice e la banca emittente hanno resistito. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e gli altri inammissibili perché sostanzialmente diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e perché cumulavano censure eterogenee. Ha quindi rigettato il ricorso, respinto la domanda della terza chiamata di condanna per lite temeraria e condannato la ricorrente alle spese, con obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha escluso che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente, rilevando che il Tribunale aveva esplicitato fatti, regole giuridiche applicate e ragioni della ritenuta diligenza della banca negoziatrice. Ha poi dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi, perché formulati in modo promiscuo tra violazioni di legge e vizi motivazionali, e comunque diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre respinto la domanda della terza chiamata volta a ottenere la condanna della banca per lite temeraria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto, sia solo apparente, o risulti perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non basta una critica alla sua sufficienza o persuasività.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3 e n. 4 e n. 5; art. 360-bis, n. 1

    Il ricorso per cassazione non può mescolare indistintamente violazione di legge e vizio motivazionale; il filtro di inammissibilità opera per i motivi manifestamente infondati o conformi alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza deve contenere il minimo costituzionale della motivazione, sufficiente a rendere percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 1176 c.c.

    La diligenza della banca negoziatrice va valutata caso per caso secondo la diligenza esigibile dall'accorto banchiere.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale della banca negoziatrice comporta l'allegazione e la prova dell'inadempimento, mentre la banca può liberarsi dimostrando che esso non le è imputabile.

  • art. 1227 c.c.

    È evocato come possibile concorso colposo del danneggiato, ma nella decisione la relativa questione resta assorbita o non esaminata nel merito perché i motivi sono inammissibili.

  • art. 1256 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per escludere che vi sia stata impossibilità sopravvenuta o caso fortuito idonei a escludere l'imputabilità, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La banca negoziatrice non è tenuta a svolgere obblighi investigativi o accertamenti tecnici generalizzati sui documenti se non emergono elementi tali da far sorgere sospetti sulla legittimazione del presentatore o sulla genuinità del titolo.

  • art. 1992 c.c.

    Viene richiamato in relazione alla legittimazione cartolare e alla verifica della posizione del prenditore apparentemente legittimato, secondo un apprezzamento concreto della diligenza bancaria.

  • art. 1189 c.c.

    È evocato dalla ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta e comunque la censura è assorbita dall'inammissibilità dei motivi.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per lite temeraria è stata respinta; in sede di legittimità è inammissibile se riferita a condotte anteriori al giudizio di cassazione o se proposta in modo irrituale.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 302 c.p.c.

    È richiamato per la prosecuzione del giudizio dopo la fusione per incorporazione della banca originariamente chiamata in causa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente contestare la maggiore o minore persuasività della motivazione o chiedere una nuova valutazione del merito.
  • Il ricorso per cassazione deve formulare in modo chiaro e univoco i motivi, senza sovrapporre censure di violazione di legge e vizi motivazionali; la tecnica del motivo promiscuo o cumulativo può renderlo inammissibile.
  • La valutazione della diligenza della banca negoziatrice nel pagamento di un assegno non trasferibile va compiuta in concreto, secondo il parametro dell'accorto banchiere, considerando gli elementi oggettivi disponibili al momento dell'incasso e l'eventuale presenza di indici di sospetto.
  • La banca negoziatrice risponde contrattualmente per il pagamento a soggetto non legittimato, ma può andare esente da responsabilità se dimostra che, nel caso concreto, l'errore non le è imputabile per avere adottato la diligenza esigibile.
  • Il giudizio di cassazione non consente di riesaminare il compendio probatorio per sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; il mancato esame di singoli elementi probatori rileva solo se il fatto omesso sia decisivo e sia stato specificamente indicato in ricorso.
  • La banca che negozia un assegno non è tenuta, in assenza di segnali di anomalia, a svolgere controlli investigativi o tecnici generalizzati sulla genuinità dei documenti del presentatore, dovendo essere apprezzata la sua condotta in relazione alle circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di creditoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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