Cassazione Civile, Sentenza n. 6701/2020 del 10/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, ha proposto ricorso contro la sentenza della CTR del Lazio n. 2977/20/16, depositata il 16 maggio 2016, che aveva respinto l’appello contro la decisione della CTP di Roma. La controversia riguardava un’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale; la CTP aveva rigettato l’impugnazione dell’intimazione in ragione del precedente rigetto del ricorso contro la cartella presupposta. Con il primo motivo, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il ricorrente ha contestato che fosse possibile fondare il rigetto sull’esistenza di una decisione con valore di giudicato sulla cartella e ha sostenuto che, per l’ICI, la riscossione dovesse essere frazionata durante la pendenza del giudizio. Ha inoltre richiamato una successiva sentenza della CTR di Roma, depositata il 17 febbraio 2016, che aveva accolto il suo appello e annullato la cartella. Con il secondo motivo ha censurato l’iscrizione a ruolo effettuata dalla società delegata dal Comune, anziché dal Comune stesso, sostenendo anche che tale società non potesse delegare Equitalia alla riscossione. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa o insufficiente motivazione della CTR sulle questioni relative ai soggetti incaricati dell’iscrizione a ruolo e della riscossione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, relativo al pagamento dei tributi in pendenza del processo, opera soltanto nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata; tale regime non si applica all’ICI, per la quale è quindi legittima l’emissione della cartella per l’intero importo anche durante il giudizio d’impugnazione dell’avviso di accertamento. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti come infondati, pur rilevando la Corte possibili profili d’inammissibilità per commistione o sovrapposizione delle censure. In base all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune può affidare mediante convenzione a soggetti terzi sia la riscossione sia l’accertamento dei tributi locali; quando ciò avviene, al concessionario spettano i relativi poteri e la legittimazione sostanziale e processuale nelle controversie concernenti tali materie. Quanto alla censura motivazionale, il ricorrente non aveva indicato quale fatto decisivo sarebbe stato omesso. Non sono state liquidate spese, data la mancata costituzione del Comune di Velletri. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
In tema di contenzioso tributario la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1 riguardante il pagamento dei tributi in pendenza di processo, facendo riferimento ai soli “casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo”, non si applica all’ICI in quanto per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, sicchè è legittima l’emissione della cartella di pagamento per l’intero anche nel corso del giudizio d’impugnazione del relativo avviso di accertamento.
La regola sul pagamento dei tributi in pendenza del processo, limitata ai casi di riscossione frazionata, non si applica all’ICI; per tale tributo la cartella può essere emessa per l’intero importo anche mentre è pendente l’impugnazione dell’avviso di accertamento.
art. 15 D.P.R. n. 602/1973
In tema di contenzioso tributario la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1 riguardante il pagamento dei tributi in pendenza di processo, facendo riferimento ai soli “casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo”, non si applica all’ICI in quanto per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, sicchè è legittima l’emissione della cartella di pagamento per l’intero anche nel corso del giudizio d’impugnazione del relativo avviso di accertamento.
La disciplina della riscossione frazionata prevista dall’art. 15 non opera per l’ICI, sicché non impedisce l’emissione della cartella per l’intero durante il giudizio.
art. 37 D.Lgs. n. 46/1999
In tema di contenzioso tributario la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1 riguardante il pagamento dei tributi in pendenza di processo, facendo riferimento ai soli “casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo”, non si applica all’ICI in quanto per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37, sicchè è legittima l’emissione della cartella di pagamento per l’intero anche nel corso del giudizio d’impugnazione del relativo avviso di accertamento.
La disposizione ha abrogato l’art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, richiamato dalla Corte come disciplina della riscossione frazionata non applicabile all’ICI.
art. 52 D.Lgs. n. 446/1997
Ed infatti, va premesso che, per consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio non solo di riscossione delle imposte locali, ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest’ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune; ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgono tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017 ed altre).
Quando il Comune affida mediante convenzione a un soggetto terzo, ai sensi della norma, l’accertamento e la riscossione dei tributi locali, i poteri affidati spettano al concessionario, al quale competono anche la legittimazione sostanziale e quella processuale nelle controversie relative.
art. 112 c.p.c.
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non ne svolge un’autonoma interpretazione né fonda su di essa la decisione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
La Corte richiama la disposizione quale parametro per l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso, ai fini dell’ulteriore versamento previsto dal comma 1-quater.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La disciplina del pagamento dei tributi in pendenza del processo prevista dall’art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto riferita ai soli casi di riscossione frazionata, non si applica all’ICI; è quindi legittima l’emissione della cartella per l’intero importo anche durante il giudizio d’impugnazione dell’avviso di accertamento.
- Quando un Comune affida mediante convenzione a un soggetto terzo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, i poteri affidati e la legittimazione sostanziale e processuale nelle relative controversie spettano al concessionario.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è adeguatamente specificata se il ricorrente non indica quale fatto sarebbe stato omesso.
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