Cassazione Penale, Sentenza n. 17649/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 08/11/2022 che aveva sostituito l'obbligo di dimora con l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di cui all'art. 73 e art. 80 comma 1 lett. b) d.P.R. 309/1990. Due motivi: (1) carenza del quadro indiziario e vizio di motivazione in relazione alla gravità degli indizi, con particolare riferimento a filmati e all'uso di un soggetto disabile (contestazione dell'integrazione della circostanza aggravante per avvalimento di persona in stato di infermità); assenza di sequestri di droga. (2) illegittimità della valutazione delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione: il Tribunale avrebbe valorizzato scambi telefonici limitati e non avrebbe considerato la distanza temporale (fatti del 2019) e l'incidenza sulla attività lavorativa dell'indagato, contraria al principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e logicamente motivata la valutazione del Tribunale del Riesame: la gravità del quadro indiziario è desumibile da intercettazioni che documentano accordi sullo stupefacente, dal versamento di 1000 euro e dalle immagini di videosorveglianza che hanno evidenziato condotte interpretabili come espedienti per occultare lo scambio illecito. Il gravame sulla circostanza aggravante (art. 80) è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale diversa qualificazione non inciderebbe sulla misura cautelare adottata. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha condiviso la valutazione prognostica del Tribunale basata sulla personalità dell'indagato, sulle modalità del fatto e sul contesto investigativo, ritenendo compatibile la misura applicata (obbligo quotidiano di presentazione) con le esigenze di vita dell'indagato e la meno gravosa possibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata quale base per l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha riesaminato la misura cautelare; utilizzata per inquadrare la competenza e la forma del provvedimento impugnato
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti, quale titolo di reato per cui l'indagato è imputato
art. 80 comma 1 lett. b) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
circostanza aggravante per l'utilizzo di persone in stato di infermità: la Corte ha però ritenuto inammissibile impugnare la rilevanza di tale aggravante in sede cautelare quando essa non influisce sulla misura applicata
art. 273 cod. proc. pen.
richiamato nel quadro del dibattito sui "gravi indizi di colpevolezza": la Corte precisa che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità, non alla riconsiderazione dei fatti
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
norma sul pericolo di reiterazione: interpretata alla luce della giurisprudenza post riforma 2015, nel senso che l'attualità del pericolo può fondarsi sulla personalità dell'indagato, sulle modalità del fatto e sulle condizioni di vita, senza richiedere la previsione di specifiche occasioni future
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
principio dell'interesse all'impugnazione: la Corte ricorda che il ricorso è inammissibile se l'accoglimento non comporterebbe un vantaggio pratico per l'impugnante (usato per escludere l'interesse a censurare l'aggravante)
Massime di principio
- In sede di ricorso per Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato sulla motivazione è limitato: è consentita la verifica solo per violazione di legge o manifesta illogicità, non una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle fonti
- Le prove indiziarie costituite da intercettazioni e immagini di videosorveglianza possono legittimare la misura cautelare se la motivazione del giudice del merito spiega logicamente come tali elementi collettivamente ricostruiscano un quadro indiziario grave
- La contestazione di circostanze aggravanti in sede cautelare può essere dichiarata inammissibile se la loro diversa configurazione non incide sul trattamento cautelare: l'interesse all'impugnazione richiede un vantaggio pratico effettivo
- Per il pericolo di reiterazione è sufficiente una prognosi fondata sulla personalità dell'imputato, sulle modalità del fatto e sul contesto socio-ambientale; non è necessario individuare una specifica occasione futura per delinquere
- Nella scelta della misura cautelare il giudice deve rispettare il principio di proporzionalità; il ricorso prospettando esclusivamente pregiudizi alla attività lavorativa deve dimostrare che esistono misure meno afflittive e comunque adeguate per soddisfare le esigenze cautelari
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