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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01372/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando altresì l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma deducendo un vizio motivazionale limitatamente al trattamento sanzionatorio, in particolare sostenendo l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano manifestamente infondati, generici e assertivi, non confrontandosi in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le censure erano inammissibili in sede di legittimità perché dirette a contestare la determinazione della pena, già sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e adeguata rispetto alle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali comporta anche il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato indirettamente attraverso il tema dell'onere motivazionale sulla determinazione della pena: la motivazione è sufficiente quando non è illogica e dà conto delle deduzioni difensive.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente assertive o prive di specificità che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sull'eccessività della pena è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non potendo tradursi in una sollecitazione a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, logica e adeguata.
  • L'onere motivazionale del giudice sulla determinazione della pena è assolto quando la decisione dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della commisurazione sanzionatoria e delle deduzioni difensive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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