Cassazione Penale, Sentenza n. 28574/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nigro impugnava l'ordinanza che applicava la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego (art. 32-quinquies c.p.) in relazione alla condanna per induzione indebita (art. 319-quater c.p.). Il ricorso deduceva: (1) applicazione retroattiva della norma introdotta dalla legge n. 96/2012 in violazione dell'art. 2 c.p.; (2) assenza del presupposto per l'applicazione della pena accessoria perché il ricorrente era stato destituito e non ancora reintegrato (annullamento della destituzione da parte del Consiglio di Stato non ancora eseguito); (3) violazione del divieto di ne bis in idem per sovrapposizione tra la destituzione disciplinare già irrogata e la pena accessoria di estinzione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di retroattività alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12228/2013) che riconosce continuità normativa tra la previgente fattispecie e l'art. 319-quater, con applicazione del trattamento più favorevole. Ha osservato che l'esecuzione della pena accessoria è condizionata alla reintegrazione effettiva nel posto di lavoro e che la destinazione disciplinare della destituzione non equivale automaticamente all'estinzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 32-quinquies. Quanto al ne bis in idem, la Corte ha ritenuto che la difesa non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare una piena sovrapposizione tra le due sanzioni; inoltre le sanzioni disciplinari e la pena accessoria penale hanno natura, finalità e procedure diverse, sicché non sussiste duplicazione automatica.
Norme richiamate
art. 319-quater cod. pen.
Fattispecie di induzione indebita; ritenuta continuativa rispetto alla previgente disciplina in modo da consentire l'applicazione del trattamento più favorevole per fatti anteriori.
art. 32-quinquies cod. pen.
Prevede la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro per determinate condanne; la Cassazione ha ritenuto che la norma possa trovare applicazione (con esecuzione subordinata alla reintegrazione) e che le pene accessorie siano predeterminate e, in certi casi, obbligatorie.
art. 2 cod. pen.
Principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole; la Corte ha escluso violazione applicando il principio della continuità normativa e del trattamento più favorevole per l'imputato.
legge n. 96 del 6 novembre 2012
Ha introdotto l'art. 319-quater e ha rideterminato il quadro sanzionatorio; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto continuità con la disciplina anteriore.
Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 (Maldera)
Pronuncia di principio che afferma la continuità normativa tra la concussione per induzione (previgente art. 317) e il nuovo reato di induzione indebita (art. 319-quater), con applicazione del trattamento più favorevole per reati commessi anteriormente.
art. 183 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che prevede l'istanza del pubblico ministero per l'applicazione di pene accessorie non decise in sentenza; richiamata per sottolineare il carattere obbligatorio di talune pene accessorie quando previste dalla legge.
Sez. 1, n. 1230 del 11/11/2020 (Leto)
Conferma l'obbligatorietà dell'applicazione della pena accessoria dell'estinzione del rapporto d'impiego quando ricorra la fattispecie normativa.
Sez. 1, n. 8126 del 6/12/2017 (Ngwoke)
Giurisprudenza sul carattere obbligatorio di talune pene accessorie e sulla loro ancoratura alla condanna principale.
Sez. 1, n. 2969 del 26/09/2019 (Bonomo)
Riferimento giurisprudenziale che distingue la natura delle sanzioni disciplinari dalle pene accessorie penali, negando automatica duplicazione sanzionatoria.
sentenza Corte Cost. n. 268 del 2016
Citata dalla difesa per criticare la destituzione automatica prevista da normativa amministrativa (art. 866 d.lgs. 66/2010), ma la Cassazione non ha ritenuto tale pronuncia idonea a dimostrare la sovrapposizione sanzionatoria nel caso concreto.
legge 27 maggio 2015, n. 69
Modifica della soglia temporale per l'applicazione della pena accessoria (riduzione del termine minimo della pena principale richiesto per l'applicazione dell'accessorio).
Massime di principio
- La nuova fattispecie penale introdotta successivamente ai fatti non sempre determina applicazione retroattiva di pene accessorie: se sussiste continuità normativa e la nuova disciplina è più favorevole, essa può essere applicata ai fatti anteriori.
- L'applicazione formale di una pena accessoria non equivale alla sua immediata esecuzione: l'effettiva estinzione del rapporto di lavoro si realizza solo se e quando intervenga la reintegrazione effettiva (se la reintegrazione è il presupposto giuridico per l'esecuzione).
- Le sanzioni disciplinari amministrative (es. destituzione) e le pene accessorie penali (es. estinzione del rapporto) hanno natura e finalità diverse; non sussiste automaticamente il divieto di bis in idem salvo che non sia dimostrata una netta sovrapposizione sostanziale e temporale tra i due interventi punitivi.
- Quando la legge prevede l'applicazione obbligatoria di una pena accessoria al verificarsi di condizioni oggettive (es. durata minima della pena principale), il pubblico ministero deve chiederne l'applicazione e il giudice dell'esecuzione può disporla, nei limiti e con le condizioni di legge.
- In caso di contestazione di duplicazione sanzionatoria, incombe sul resistente/difesa l'onere di fornire elementi concreti che dimostrino la coincidenza e la sovrapposizione delle due misure per poter prevalere sul rigore della presunzione di separazione delle sfere disciplinare e penale.
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