Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26383/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in appello, con rideterminazione della pena, per truffa e sostituzione di persona, in un contesto in cui, secondo l'accusa, avrebbe usato i documenti identificativi di due persone offese per stipulare, senza loro autorizzazione, contratti di leasing, di acquisto e di assicurazione relativi ad autovetture nell'interesse di una società. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il quadro indiziario non fosse grave, preciso e concordante, che le dichiarazioni delle persone offese fossero inattendibili e contraddittorie, che mancasse prova degli artifici o raggiri e della sostituzione di persona, e che vi fosse invece un suo operare con consenso delle persone offese nell'ambito di una gestione societaria tollerata; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla truffa, contestando che il danno patrimoniale fosse stato correttamente individuato e lamentando una pretesa discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado; 3) erronea applicazione dell'art. 99 c.p. per la recidiva reiterata, ritenuta automaticamente e senza adeguata valutazione della concreta pericolosità; 4) erronea applicazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, anche in relazione al trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o non consentiti i motivi: ha escluso che potesse essere dedotta in cassazione la violazione dell'art. 192 c.p.p. come violazione di legge, e ha osservato che la censura sulla motivazione mirava in realtà a una rivalutazione del merito; ha ritenuto corretta la valutazione complessiva del compendio probatorio, valorizzando la disponibilità dei documenti delle persone offese, il loro uso nelle operazioni negoziali e i riscontri esterni, inclusa la falsa autenticazione delle firme e la concreta disponibilità dei veicoli da parte dell'imputato; ha dichiarato inammissibile la censura sulla truffa perché ripetitiva e non confrontata con la ratio decidendi, precisando che il raggiro può riguardare soggetti diversi da quelli che subiscono il danno patrimoniale e che nel caso il pregiudizio era stato correttamente individuato in capo alla società formalmente gravata dai rapporti contrattuali; ha reputato infondata la doglianza sulla recidiva, perché la Corte territoriale aveva motivato sulla persistenza dell'inclinazione a delinquere e sulla pluralità di precedenti, anche della stessa indole; ha infine ritenuto corretta l'esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, anche per la gravità del danno arrecato alla parte civile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili costituite.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come base del trattamento sanzionatorio per il reato continuato contestato in sentenza.

  • art. 640 c.p.

    La truffa può sussistere anche quando il soggetto ingannato non coincida con il soggetto che subisce il danno patrimoniale, purché vi sia nesso causale tra artifici, ingiusto profitto e danno.

  • art. 494 c.p.

    Richiamato come reato contestato di sostituzione di persona, ritenuto integrato dall'utilizzo indebito dei documenti identificativi delle persone offese.

  • art. 61, primo comma, n. 7, c.p.

    Richiamato come aggravante contestata e valorizzata nel giudizio di bilanciamento.

  • art. 192 c.p.p.

    La sua violazione non è deducibile come autonoma violazione di legge in cassazione, ma solo come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della richiesta di assoluzione per insufficienza del compendio probatorio.

  • art. 606 c.p.p.

    È il parametro dei motivi di ricorso per cassazione; non consente di trasformare in vizio di legge le doglianze sulla valutazione della prova.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento sulla denunciabilità dei vizi motivazionali, ma non come fondamento per aggirare i limiti dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione della sentenza.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva facoltativa richiede motivazione specifica sulla concreta sintomaticità dei precedenti rispetto a pericolosità e colpevolezza.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono prevalere quando ciò sia precluso dalla recidiva reiterata e, comunque, il giudice può negarne la prevalenza in ragione della gravità del danno arrecato.

  • art. 69 c.p.

    Il comma quarto preclude la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla valutazione degli elementi di prova in una formale censura di violazione dell'art. 192 c.p.p.; il vizio è deducibile solo come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, e nei limiti in cui emerga dal provvedimento impugnato o dagli atti specificamente richiamati.
  • Le censure che chiedono una rivalutazione del compendio probatorio, dell'attendibilità dei testimoni o del peso dei singoli indizi sono inammissibili se non denunciano un vizio motivazionale decisivo e manifesto, perché la Cassazione non è giudice del merito.
  • In presenza di un quadro indiziario complesso, il giudice deve valutarne unitariamente la tenuta complessiva: i singoli elementi possono essere anche ambigui se, letti nel loro insieme, conducono con alta credibilità razionale alla responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La truffa può essere configurata anche quando il destinatario dell'inganno e il soggetto che subisce il danno patrimoniale non coincidano, purché gli artifici siano causalmente collegati all'ingiusto profitto e al pregiudizio economico del soggetto passivo effettivamente inciso.
  • La credibilità delle persone offese, se sorretta da riscontri esterni coerenti, non può essere rivisitata in sede di legittimità salvo manifesta illogicità o contraddizioni decisive della motivazione.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione concreta sulla maggiore colpevolezza o pericolosità desumibile dai precedenti, dalla loro natura, omogeneità, distanza temporale e dal percorso criminogeno dell'imputato; non può essere affermata per mera automaticità.
  • La prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti è esclusa quando operi il divieto di cui all'art. 69, comma quarto, c.p. nei confronti della recidiva reiterata; il giudice può inoltre negare tale prevalenza valorizzando la gravità del danno cagionato.
  • Il ricorso manifestamente infondato o privo di specifico confronto con la ratio decidendi è inammissibile e comporta la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.