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Ordinanza

Ordinanza n. 172/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza dirigenziale del -OMISSIS- n. -OMISSIS- (notificata in data 02/02/2026), a mezzo della quale il Comune di Verbania (nella persona del dirigente dell’Area Organizzativa I - Dipartimento Servizi Territoriali - Ufficio Sportello Unico attività produttive e commercio) ha disposto la revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente del -OMISSIS- n. -OMISSIS- rilasciata in favore di -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, -OMISSIS- e sede operativa in -OMISSIS-, -OMISSIS-, e ha conseguentemente ordinato la restituzione del titolo autorizzativo originale e della targhetta identificativa comunale, e ha vietato con efficacia immediata la prosecuzione dell’attività di noleggio con conducente; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, anche ove non conosciuto dall’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202600691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di revoca dell'autorizzazione al noleggio con conducente, con ordine di restituzione del titolo e della targhetta identificativa e divieto immediato di prosecuzione dell'attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone cautelarmente la sospensione, il provvedimento con cui il Comune di Verbania ha revocato l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, contestandogli la violazione del vincolo di territorialità del servizio. La contestazione amministrativa risultava fondata sulla documentazione istruttoria, in particolare su una nota della Polizia Locale di altro Comune, richiamata nel provvedimento e resa disponibile nel procedimento ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto, in senso contrario, l'esistenza di un percorso stradale alternativo per accedere a Verbania. Ha inoltre contestato la violazione dell'art. 13, comma 2, del Regolamento NCC, per l'omessa trasmissione di due diffide.

La decisione

Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto adeguatamente riscontrata la violazione del vincolo di territorialità sulla base della documentazione istruttoria e ha giudicato non dirimente l'esistenza di un percorso alternativo: la cartina prodotta dal ricorrente era scarsamente probatoria, mentre non appariva ragionevole ipotizzare che l'operatore non avesse mai percorso, per tre mesi, la strada provinciale n. 55 né attraversato il centro dell'altro Comune, trattandosi del percorso significativamente più breve e diretto. Quanto all'omessa trasmissione delle due diffide prevista dall'art. 13, comma 2, del Regolamento NCC, il Collegio ha rilevato che tale omissione non giustificava l'accoglimento della domanda cautelare, poiché la revoca aveva natura vincolata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), del Regolamento NCC e comunque non risultavano lese le prerogative partecipative del ricorrente, che aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ma non aveva depositato memorie o documenti né altrimenti partecipato al contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 13, comma 4. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per l'obiettiva peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata valutata verificando, in via sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 3, comma 2, l. n. 241/1990

    La documentazione istruttoria richiamata nel provvedimento e resa disponibile nel procedimento è stata ritenuta conoscibile ai fini della motivazione.

  • art. 13, comma 1, lett. c), Regolamento NCC

    La revoca dell'autorizzazione è stata qualificata come determinazione vincolata al ricorrere della violazione contestata.

  • art. 13, comma 2, Regolamento NCC

    Prevede la trasmissione di due diffide; la relativa omissione non ha determinato, nella fase cautelare, l'accoglimento della domanda perché non ha inciso sulle prerogative partecipative dell'interessato.

  • art. 13, comma 4, Regolamento NCC

    Rileva per la partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale; il ricorrente, pur ricevuta la comunicazione di avvio, non aveva presentato memorie o documenti né partecipato al procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca di un'autorizzazione al noleggio con conducente presuppone almeno una plausibile dimostrazione dell'illegittimità dell'accertamento relativo alla violazione del vincolo di territorialità; una documentazione meramente approssimativa e priva di elementi essenziali, come una cartina non corredata dall'indicazione dei sensi di marcia, non è sufficiente a superare gli elementi istruttori acquisiti dall'amministrazione.
  • Quando il regolamento comunale configura la revoca dell'autorizzazione NCC come provvedimento vincolato al ricorrere della violazione prevista, l'omissione di un adempimento procedimentale non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto, ove non sia dimostrata una concreta lesione delle garanzie partecipative dell'interessato.
  • La mancata trasmissione di diffide procedimentali non determina, di per sé, l'accoglimento della tutela cautelare se l'interessato ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e non ha esercitato le facoltà partecipative mediante memorie, documenti o altre osservazioni.
  • Nella valutazione cautelare della violazione del vincolo di territorialità del servizio NCC, il giudice può considerare la maggiore brevità e direttezza del percorso contestato, unitamente agli elementi istruttori disponibili, per ritenere non plausibile che l'operatore abbia costantemente utilizzato un percorso alternativo per l'intero periodo oggetto di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteTutela cautelarePartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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