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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30265/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua opposizione avverso il rigetto della richiesta di revoca della confisca di 20.000,00 euro. La somma era stata sequestrata il 14/05/2010 nella camera da letto dell'immobile coniugale e confiscata con sentenza irrevocabile a carico del marito Roberto Panichi. Silvana Chichiricco sosteneva di essere la titolare della somma, ricevuta in prestito dalla sorella Giovanna e dall'amica Maria Simona Lascu per lavori di ristrutturazione, e contestava la mancata prova della riconducibilità del denaro al coniuge e la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti: la decisione impugnata aveva adeguatamente valutato le emergenze probatorie, rilevando l'inverosimiglianza della versione della ricorrente alla luce delle modalità del rinvenimento (somma trovata in due mazzette da 10.000 euro nella tasca di un indumento nell'armadio della camera da letto del marito) e della tardività della rivendicazione (2018, dopo la confisca del 2014). La ricorrente non aveva prodotto documentazione bancaria idonea a dimostrare i presunti prestiti; le dichiarazioni erano giudicate meramente assertive. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (conv. con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 352)

    Disciplina i poteri ablatori sui beni mobili fungibili e consente la confisca; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di prove idonee fornite dalla terza interessata, non risultasse provata la titolarità della somma sequestrata e quindi non poteva essere revocata la confisca.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di revoca della confisca da parte della terza interessata; la ricorrente ha esercitato tale rimedio, legittimando il giudizio di opposizione e il successivo ricorso per cassazione.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sufficientemente motivata rispetto alla valutazione delle prove e all'esclusione della titolarità della ricorrente.

  • art. 42 Cost.

    Riferimento costituzionale al diritto di proprietà; la Corte ha bilanciato tale diritto con le emergenze probatorie, ritenendo non violati i diritti della ricorrente in assenza di prova della titolarità del denaro.

  • Primo Protocollo addizionale alla CEDU (art. 1 Prot. add. CEDU)

    Riferimento alla tutela della proprietà sul piano convenzionale; la Corte ha valutato che la tutela non fosse violata dato il mancato apporto probatorio della ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Quando si impugna una confisca di beni mobili fungibili disposta a carico di un imputato, la terza interessata che invoca la titolarità deve fornire prove concrete e documentali (es. prelievi, bonifici, ricevute) che colleghino l'origine del denaro alla propria disponibilità.
  • La circostanza materiale del rinvenimento (luogo in cui è stata trovata la somma, modalità di custodia, prossimità al convivente condannato) è elemento rilevante e può rendere non credibile una versione difensiva, specie se corroborata da incoerenze temporali (rivendicazioni tardive).
  • Dichiarazioni affermative sprovviste di riscontri documentali sono in genere insufficienti a prevalere sulla presunzione di riconducibilità al soggetto condannato; il principio probatorio impone un onere concreto alla parte che pretende la restituzione.
  • L'opposizione ai provvedimenti di rigetto per revoca della confisca segue il percorso previsto dall'art. 667 c.p.p.; in Cassazione il sindacato è limitato a motivi di diritto e alla verifica della correttezza e completezza della motivazione.
  • In casi analoghi è fondamentale agire tempestivamente: ritardi significativi nella rivendicazione della titolarità possono pregiudicare la credibilità e l'efficacia probatoria della richiesta.

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