Sentenza del 07/02/2018 n. 536 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Disconoscimento autenticità delle sottoscrizioni - Eccezioni specifiche - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata perché formulata in modo generico, apodittico e mediante formule di stile. Il disconoscimento deve invece indicare puntualmente le ragioni per cui si contesta l'autenticità delle sottoscrizioni e la conformità delle copie agli originali, con riferimento a specifiche circostanze di illegittimità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la documentazione prodotta dall'Ufficio in copia, con particolare riferimento alle notifiche e alle firme apposte sulle relate di notifica, disconoscendone genericamente l'autenticità e la conformità agli originali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il disconoscimento di firme o copie documentali non può essere generico: deve indicare con precisione quali elementi sono contestati e per quali ragioni.
- La contestazione dell'autenticità di una sottoscrizione deve essere distinta dalla contestazione della conformità della copia all'originale; entrambe richiedono motivazioni specifiche.
- Le eccezioni formulate con clausole standard, aprioristiche o prive di riferimenti concreti alle irregolarità non sono idonee a mettere in discussione la documentazione prodotta dall'Amministrazione.
- Chi intende contestare una relata di notifica o una firma deve indicare circostanze concrete, come difformità visibili, anomalie della sottoscrizione, mancanza dell'originale o specifici elementi che rendano dubbia la corrispondenza della copia.
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