Sentenza del 25/06/2015 n. 3715 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Sconti - Rilevanza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl collegio ha ritenuto che gli sconti dovessero essere considerati ai fini della determinazione del reddito presuntivo mediante studi di settore. In assenza di una prova concreta della loro natura antieconomica, la mera giustificazione fondata sulle richieste della clientela e sulla concorrenza non è stata ritenuta sufficiente a escluderne la rilevanza nell'accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la rilevanza degli sconti praticati alla clientela nella determinazione del reddito presuntivo derivante dagli studi di settore. Gli sconti erano stati giustificati con le richieste dei clienti e con la forte concorrenza, ma non era stata dimostrata la loro natura antieconomica o l'irragionevolezza rispetto all'attività esercitata.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore possono essere utilizzati per la determinazione presuntiva dei ricavi o dei compensi, tenendo conto degli elementi economici dell'attività, inclusi gli sconti praticati, quando il contribuente non dimostri adeguatamente la loro eccezionalità o antieconomicità.
Massime di principio
- Gli sconti applicati alla clientela possono incidere sul reddito presuntivo determinato mediante studi di settore e non vengono automaticamente esclusi solo perché motivati da esigenze commerciali.
- La giustificazione degli sconti con la concorrenza o con le richieste dei clienti deve essere supportata da elementi concreti, come documentazione commerciale, condizioni di mercato, politiche di prezzo e confronto con margini normalmente praticati.
- Chi contesta l'incidenza degli sconti nell'accertamento deve dimostrare che essi erano economicamente ragionevoli e coerenti con l'attività svolta, oppure che derivavano da circostanze eccezionali.
- In mancanza di tale prova, l'amministrazione finanziaria può considerare gli sconti tra gli elementi utili alla ricostruzione presuntiva del reddito.
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