Cassazione Penale, Sentenza n. 31621/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Martorelli ricorreva avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 28/09/2021 che aveva respinto la sua istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale riferita a una pena di 3 anni e 2 mesi. Il Tribunale motivò il rigetto con la povertà delle informazioni fornite: domicilio indicato presso il quale l'istante non è stato reperito, assenza di svolgimento di attività lavorativa, mancata partecipazione all'udienza camerale e mancata rappresentazione della situazione socio-familiare. In cassazione l'imputato deduceva (i) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver effettuato accertamenti sul domicilio né concesso differimento per esibire documentazione lavorativa; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di decisione sulla richiesta subordinata di detenzione domiciliare. Inoltre, con atto personale, denunciava la mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto difetto di fondatezza. Ha rilevato l'inammissibilità di parti del ricorso sottoscritte personalmente dall'imputato per mancata sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha confermato che la detenzione domiciliare ordinaria non era applicabile essendo la pena superiore al limite biennale previsto dalla normativa. Quanto all'affidamento in prova, ha ritenuto legittimo il rigetto del Tribunale, posto che l'istante non è stato reperito al domicilio indicato, non ha documentato concrete opportunità lavorative, non ha fornito elementi socio-familiari utili e non si è presentato all'udienza; le dichiarazioni e documenti prodotti tardivamente in cassazione non potevano rimuovere le carenze istruttorie gravanti sull'istanza originaria. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571 cod. proc. pen.
Imposizione della forma e dei requisiti di sottoscrizione dei ricorsi in Cassazione; il ricorso presentato personalmente dall'imputato deve rispettare la normativa sulla sottoscrizione per evitare inammissibilità
art. 613 cod. proc. pen.
Insieme all'art. 571 configura il requisito della sottoscrizione da parte di difensori abilitati per i ricorsi in Cassazione; la mancata sottoscrizione da parte di avvocati iscritti all'albo speciale comporta inammissibilità
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa finalizzata alla rieducazione; richiede un giudizio prognostico basato sull'osservazione della personalità e della condotta successiva, nonché elementi concreti che rendano probabile il successo della misura
art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
Specificano che l'affidamento è subordinato al convincimento che la misura contribuisca alla rieducazione e alla prevenzione di ulteriori reati; il giudice deve valutare la condotta successiva e gli elementi di reinserimento
art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Stabilisce il limite di durata della pena per poter accedere alla detenzione domiciliare "ordinaria" (soglia biennale): se la pena da espiare è superiore a tale limite la misura non è applicabile
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, compreso l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere la responsabilità per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; usata per motivare l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova è essenziale fornire al giudice elementi concreti e verificabili: domicilio certo e reperibilità, documentazione su attività lavorativa o opportunità di reinserimento, e informazioni socio-familiari utili; l'assenza di tali elementi può legittimamente comportare il rigetto.
- La collaborazione attiva del richiedente con gli uffici (UEPE, forze dell'ordine) e la partecipazione alle udienze sono requisiti pratici fondamentali: la mancata reperibilità o la mancata comparizione indeboliscono la posizione dell'istante.
- Documenti o dichiarazioni prodotti tardivamente in sede di impugnazione di fronte alla Corte di Cassazione non suppliscono alle carenze istruttorie che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare: le prove vanno raccolte e depositate nei termini utili al giudizio di primo grado.
- La detenzione domiciliare ordinaria non è disponibile se la pena da espiare supera il limite stabilito dalla legge (attualmente il biennio); il giudice non è obbligato a pronunciarsi su una misura manifestamente inapplicabile.
- I ricorsi per Cassazione devono rispettare i requisiti formali di rappresentanza: atti personali dell'imputato, se non sottoscritti da difensori abilitati come richiesto, possono essere dichiarati inammissibili.
- Il giudice di sorveglianza ha un margine discrezionale nell'attivare poteri istruttori e nel decidere sul differimento dell'udienza; tale discrezionalità è legittima quando l'istanza appare gravemente carente e il richiedente si è dimostrato disattento o non collaborativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31582/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31583/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31585/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31586/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31587/2022 del 24/08/2022
- Sentenza penale · 24 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31588/2022 del 24/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →