Sentenza n. 567/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rimini n. 264/2024 depositata in data 24.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Rimini n. 264/2024 relativa al pagamento del bonus "carta del docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rimini n. 264/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. Il ricorrente ha quindi riconosciuto l'avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, chiedendo tuttavia la condanna del Ministero alle spese del giudizio. Il giudizio di ottemperanza era stato attivato soltanto con riferimento a un docente, mentre la sentenza del giudice ordinario riguardava due docenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. La sopravvenuta soddisfazione ha eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il comportamento ministeriale avesse reso necessario il ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori. La liquidazione è stata contenuta in ragione della limitata attività difensiva e del carattere parziale dell'ottemperanza promossa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell'amministrazione quando il suo comportamento ha reso necessario proporre il giudizio.
- La condanna alle spese può essere liquidata tenendo conto della limitata attività difensiva e dell'eventuale carattere parziale dell'ottemperanza rispetto all'oggetto della sentenza da eseguire.
Come è indicizzato
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