Cassazione Penale, Ordinanza n. 12090/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato già condannato in primo grado e in parte riformato in appello, al quale era stato contestato un delitto in materia di stupefacenti, unificato in continuazione con fatti già oggetto di precedente sentenza irrevocabile. In cassazione il difensore ha censurato: il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; l'applicazione della recidiva nonostante elementi favorevoli asseritamente non valorizzati; il bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche, chiesto in termini di prevalenza e non di equivalenza; infine la misura della pena e dell'aumento per continuazione interna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero le medesime censure già esaminate dalla Corte di appello, mirando a una nuova valutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre reputato congrua e non manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento della fattispecie lieve, sulla recidiva, sul giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie lieve non è riconoscibile quando il traffico di stupefacenti presenti caratteri di sistematicità, continuità organizzativa, pluralità di acquirenti e consistenti introiti complessivi, anche se le singole cessioni avvengano in dosi limitate.
recidiva
La recidiva può essere valorizzata in presenza di numerosi precedenti penali, anche specifici, quando emergano una persistente attitudine a delinquere e una significativa pericolosità sociale.
circostanze attenuanti generiche
Il bilanciamento con la recidiva può essere mantenuto in termini di equivalenza quando la personalità dell'imputato e la sua pericolosità sociale lo giustifichino.
continuazione
L'aumento per continuazione interna è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o dell'assenza di motivazione; se contenuto e congruamente motivato, è insindacabile nel merito.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie già valutate dai giudici di merito, quando il ricorso si limiti a riproporre censure già disattese.
- La fattispecie lieve in materia di stupefacenti richiede un apprezzamento complessivo di modalità della condotta, organizzazione dell'attività e consistenza dell'illecito; la sistematicità dello spaccio è incompatibile con il comma 5 dell'art. 73.
- La recidiva può essere confermata sulla base di precedenti penali numerosi e specifici, se ciò evidenzia un unico progetto delinquenziale e una spiccata inclinazione al reato.
- Il giudizio di bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche è legittimamente formulato in equivalenza quando la pericolosità sociale dell'imputato lo supporta, senza che sia necessaria una motivazione rafforzata oltre la congrua esplicitazione delle ragioni della scelta.
- La determinazione dell'aumento per continuazione, ove contenuta e coerentemente motivata, è insindacabile in cassazione se non presenta vizi di manifesta illogicità.
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