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Sentenza

Sentenza del 28/12/2018 n. 33574 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione: il corrispettivo pagato alla società controllata O. S.r.l. per servizi amministrativi, ritenuto incongruo e antieconomico; i costi di acquisto e trasporto di merci destinate a imprese terze, ritenuti non inerenti; e due fatture, per complessivi 25.201 euro, intestate ad altre aziende e ritenute non giustificate. In Cassazione la società ha contestato, tra l'altro, il difetto di motivazione della sentenza d'appello e l'errata applicazione dei principi di inerenza, congruità e antieconomicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto carente la motivazione della Commissione tributaria regionale: non erano state spiegate adeguatamente le ragioni della ritenuta antieconomicità del compenso per i servizi amministrativi; non era stata valutata la documentazione relativa all'esternalizzazione della produzione e alla destinazione delle merci a imprese terze nell'ambito delle commesse; e non erano stati esaminati il libro giornale, i mastrini e i registri IVA dai quali sarebbe risultato lo storno delle fatture intestate erroneamente a terzi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito, ma la contribuente ha ottenuto l'annullamento della sentenza sfavorevole e un nuovo esame.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    insufficiente motivazione

    Consente di denunciare in Cassazione il vizio della motivazione della sentenza, quando il giudice di merito non espone in modo adeguato, lineare e coerente le ragioni della decisione.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    L'antieconomicità manifesta della condotta può costituire un elemento che legittima l'accertamento induttivo o analitico-induttivo, purché l'Amministrazione dimostri l'inattendibilità dell'operazione e il suo collegamento con una diversa realtà economica rispetto a quella dichiarata.

  • Artt. 52, 53, 54, 66 e 95 del TUIR, ratione temporis applicabili

    Sono state invocate in relazione alla deducibilità dei costi e alla determinazione del reddito d'impresa; la Corte ha tuttavia deciso sulla base del vizio motivazionale, senza definire nel merito tutte le ulteriori questioni interpretative.

  • Artt. 2423-bis, 2425-bis e 2426 c.c.

    Sono state richiamate con riferimento ai criteri di redazione del bilancio e di imputazione contabile dei costi, ma la Cassazione non ha risolto definitivamente la controversia sulla loro applicazione concreta.

  • Art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972

    È stato richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile IVA e al corrispettivo delle prestazioni; la Corte ha ribadito che, ai fini IVA, la non congruità del prezzo non esclude di per sé l'inerenza o la detrazione.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito della memoria illustrativa in Cassazione, effettuato dalla O. S.r.l.; non incide direttamente sulla regola sostanziale applicata.

Massime di principio

  • L'inerenza di un costo è un giudizio qualitativo: occorre verificare se la spesa sia collegata all'attività d'impresa, non se sia semplicemente utile, conveniente o quantitativamente congrua.
  • La congruità e l'antieconomicità possono avere rilievo probatorio: una sproporzione evidente può indurre l'Amministrazione a contestare l'effettiva inerenza del costo, ma non basta una generica valutazione di non convenienza o una mera disapprovazione delle scelte imprenditoriali.
  • L'Amministrazione deve dimostrare con elementi oggettivi l'inattendibilità dell'operazione; successivamente il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare la regolarità, l'esistenza e la destinazione produttiva del costo.
  • Per operazioni complesse o di esternalizzazione della produzione, la prova dell'inerenza deve descrivere concretamente il ciclo economico: contratti, commesse, ordini, consegne, lavorazioni eseguite da terzi, fatture e collegamento con i ricavi.
  • In materia IVA, la non congruità del prezzo non esclude normalmente il diritto alla detrazione. Serve un'antieconomicità manifesta e macroscopica, tale da costituire indizio della falsità della fattura o dell'assenza di collegamento con operazioni imponibili.
  • Le fatture periodiche di importo identico non sono automaticamente inattendibili se derivano da un corrispettivo annuale frazionato previsto da un contratto; il giudice deve esaminare il contratto, la natura e la quantità effettiva dei servizi.
  • Quando il contribuente deduce uno storno contabile o una rettifica di fatture erroneamente intestate, il giudice deve valutare la documentazione contabile prodotta e spiegare specificamente perché essa sia eventualmente inidonea.

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