Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-516/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 marzo 2024. — Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. — Inadempimento di uno Stato – Procedimento in contumacia – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Articolo 127, paragrafo 1 – Periodo di transizione – Competenza della Corte – Sentenza della Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) – Esecuzione di un lodo arbitrale che accorda il versamento di un risarcimento danni – Decisione della Commissione europea che dichiara che tale versamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Leale cooperazione – Obbligo di sospendere il procedimento – Articolo 351, paragrafo 1, TFUE – Convenzione internazionale conclusa tra Stati membri e Stati terzi prima della data della loro adesione all’Unione – Convenzione per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e soggetti di altri Stati (ICSID) – Applicazione del diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Giudice nazionale che si pronuncia in ultima istanza – Obbligo di rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Sospensione dell’esecuzione dell’aiuto. — Causa C-516/22

Giurisprudenza europea62022CJ0516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accerta che il Regno Unito, con la sentenza Micula v Romania resa dalla Supreme Court nel periodo di transizione, ha violato il diritto dell’Unione. La violazione riguarda il principio di leale cooperazione, l’obbligo di rinvio pregiudiziale, la corretta applicazione dell’articolo 351 TFUE e il divieto di esecuzione di un aiuto di Stato non notificato. La Corte ribadisce inoltre che il rischio di decisioni confliggenti impone al giudice nazionale di ultima istanza particolare cautela quando la questione è già pendente dinanzi alle istituzioni o ai giudici dell’Unione.

Inadempimento del Regno Unito per aver disposto l’esecuzione di un lodo ICSID incompatibile con il diritto UE durante il periodo di transizione, in violazione dei principi di leale cooperazione, pregiudizialità e disciplina sugli aiuti di Stato.

La questione giuridica

Se, durante il periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso, il Regno Unito abbia violato: (i) l’obbligo di leale cooperazione pronunciandosi in una controversia già oggetto di decisioni e procedimenti pendenti dinanzi alle istituzioni/ai giudici dell’Unione; (ii) l’articolo 351, primo comma, TFUE, ritenendo applicabile alla fattispecie la convenzione ICSID; (iii) l’articolo 267 TFUE, omettendo il rinvio pregiudiziale in presenza di questioni non chiarite; (iv) l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ordinando l’esecuzione di un lodo che comportava il pagamento di un aiuto di Stato non notificato e sospeso.

Principio di diritto

Durante il periodo di transizione dell’accordo sul recesso, il Regno Unito restava vincolato come uno Stato membro al rispetto pieno del diritto UE: la Supreme Court non poteva disapplicare le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato né ordinare l’esecuzione di un lodo ICSID in contrasto con l’obbligo di sospensione ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, l’articolo 351, primo comma, TFUE non era applicabile perché la convenzione ICSID, nel contesto concreto, non conferiva a Stati terzi diritti esigibili tali da prevalere sul diritto dell’Unione; di conseguenza, il giudice di ultima istanza avrebbe dovuto sospendere il procedimento e/o adire la Corte in via pregiudiziale.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 351, primo comma, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 127, paragrafi 1, 3 e 6, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
  • Articolo 126 dell’accordo sul recesso
  • Articolo 86, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso
  • Articolo 87, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso
  • Convenzione ICSID (articoli 53, 54, 64 e 69)
  • Trattato bilaterale di investimento Svezia-Romania del 29 maggio 2002 (articoli 2, paragrafo 3, e 7)
  • Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
  • Decisione C(2014) 3192 final della Commissione
  • Decisione 2014/C 393/03 della Commissione
  • Decisione (UE) 2015/1470 della Commissione
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 124, 138 e 152 del regolamento di procedura della Corte

Inadempimento del Regno Unito per l’esecuzione del lodo Micula nel periodo di transizione

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione contro il Regno Unito. Al centro vi è la sentenza del 19 febbraio 2020 della Supreme Court of the United Kingdom nella causa Micula v Romania, con cui il giudice britannico ha ordinato l’esecuzione di un lodo arbitrale ICSID nonostante una decisione della Commissione che qualificava il pagamento come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

Contesto fattuale e procedurale

La controversia nasce dall’abrogazione, da parte della Romania, di un regime regionale di incentivi fiscali prima della sua adesione all’Unione. Gli investitori svedesi Micula e le società da essi controllate hanno attivato un arbitrato ICSID fondato su un TBI tra Svezia e Romania, ottenendo nel 2013 un lodo che condannava la Romania al risarcimento del danno.

Successivamente, la Commissione è intervenuta con:

  • un’ingiunzione di sospensione del 26 maggio 2014;
  • una decisione di avvio del procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE;
  • una decisione finale del 30 marzo 2015 che qualificava il pagamento come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno.

Il Tribunale, con sentenza del 18 giugno 2019, aveva annullato la decisione finale per incompetenza ratione temporis della Commissione; la Corte, in appello, avrebbe poi annullato a sua volta la sentenza del Tribunale il 25 gennaio 2022 e rinviato la causa. Nel frattempo, il 19 febbraio 2020, la Supreme Court britannica aveva ordinato l’esecuzione del lodo.

Competenza della Corte nel ricorso contro il Regno Unito

La Corte chiarisce anzitutto di essere competente ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso, poiché il fatto contestato è avvenuto durante il periodo di transizione, disciplinato dagli articoli 126 e 127 dell’accordo, e il ricorso è stato introdotto entro i quattro anni successivi alla sua scadenza. Durante tale periodo, il Regno Unito va considerato, ai fini dell’applicazione del diritto UE, come uno Stato membro.

Seconda censura: errata applicazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE

La Corte accoglie la censura principale relativa all’articolo 351 TFUE. Ricorda che tale disposizione tutela i diritti degli Stati terzi derivanti da convenzioni anteriori all’adesione e consente deroghe al diritto dell’Unione solo se lo Stato terzo abbia diritti esigibili nei confronti dello Stato membro interessato.

Nel caso ICSID, la Supreme Court aveva ritenuto che gli obblighi di esecuzione derivanti dagli articoli 54 e 69 della convenzione fossero opponibili dal Regno di Svezia e dagli altri Stati contraenti, così facendo scattare l’articolo 351 TFUE. La Corte respinge questa lettura: la controversia riguardava in realtà un lodo emesso in un contenzioso tra Stati membri e investitori di uno Stato membro, e non un rapporto in cui Stati terzi potessero esigere l’esecuzione del lodo. Il fatto che Stati terzi possano avere un interesse fattuale al buon funzionamento della convenzione ICSID non equivale a un diritto, ai sensi dell’articolo 351 TFUE.

La Corte sottolinea inoltre che un’interpretazione ampia dell’articolo 351 TFUE avrebbe l’effetto di svuotare il principio del primato del diritto dell’Unione, consentendo agli Stati membri di sottrarre controversie intra-UE al sistema giurisdizionale dell’Unione mediante arbitrato internazionale. Perciò la Supreme Court ha gravemente leso l’ordinamento giuridico dell’Unione.

Prima censura: violazione del principio di leale cooperazione

La Corte accoglie anche la censura basata sull’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Al momento della sentenza britannica, la questione dell’esecuzione del lodo era già oggetto di misure della Commissione e di un ricorso dinanzi ai giudici dell’Unione, con un concreto rischio di decisioni confliggenti.

La Corte rileva che:

  • la decisione di avvio e l’ingiunzione di sospensione restavano efficaci;
  • l’annullamento della decisione finale da parte del Tribunale non eliminava il rischio di conflitto, poiché la Commissione aveva impugnato tale sentenza;
  • il giudice britannico era consapevole del rischio di ostacolare il procedimento UE.

Per la Corte, il giudice nazionale avrebbe dovuto astenersi dal pronunciarsi in modo tale da compromettere l’efficacia del diritto UE e, se del caso, sospendere il procedimento in attesa dell’esito del contenzioso europeo.

Terza censura: mancato rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE

La Corte accoglie anche la censura relativa all’omesso rinvio pregiudiziale. La Supreme Court era un giudice di ultima istanza e, in presenza di una questione nuova e complessa sull’interpretazione dell’articolo 351 TFUE, non poteva ritenere la soluzione così evidente da escludere ogni ragionevole dubbio.

La Corte evidenzia che:

  • la portata dell’articolo 351 TFUE nel contesto della convenzione ICSID non era stata ancora chiarita;
  • vi erano decisioni divergenti o comunque orientamenti contrastanti all’interno dell’Unione;
  • la stessa Commissione e i giudici di primo grado di altri Stati avevano dato risposte opposte.

Ne consegue che il giudice di ultima istanza avrebbe dovuto rivolgersi alla Corte per evitare un’interpretazione errata del diritto dell’Unione.

Quarta censura: violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE

La Corte accoglie infine la censura relativa agli aiuti di Stato. Ordinando l’esecuzione del lodo, la Supreme Court ha reso possibile il pagamento di un importo che la Commissione aveva già qualificato come aiuto di Stato illegittimo e incompatibile, soggetto all’obbligo di sospensione.

La Corte ribadisce che i giudici nazionali devono:

  • rispettare il divieto di esecuzione di aiuti non notificati;
  • trarre le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
  • disapplicare, se necessario, atti o decisioni interne incompatibili con il diritto UE.

Il fatto che la Romania fosse lo Stato direttamente tenuto all’obbligo di sospensione non escludeva la responsabilità del Regno Unito: il principio di leale cooperazione imponeva anche al giudice britannico di non favorire una violazione del divieto UE.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, dall’articolo 267, paragrafi primo e terzo, TFUE e dall’articolo 351, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso. Il Regno Unito è inoltre condannato alle spese.

La pronuncia conferma, in modo molto netto, che durante il periodo di transizione il Regno Unito non poteva usare il contesto del recesso per sottrarsi al primato, all’effettività e al controllo uniforme del diritto dell’Unione, nemmeno in materia di arbitrato internazionale e aiuti di Stato.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statodiritto internazionale e accordi mistirinvio pregiudizialeleale cooperazioneaccordo sul recesso brexit

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.