Cassazione Civile, Ordinanza n. 16400/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un soggetto che aveva acquistato via internet un piede motore usato ha convenuto davanti al Giudice di Pace di Trieste la controparte venditrice chiedendo la risoluzione del contratto per asserito inadempimento e il risarcimento dei danni. Il convenuto ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi presso il Giudice di Pace di Roma, luogo di sua residenza, e che non si trattasse di controversia di consumo. L'eccezione è stata rigettata in primo grado; contro tale ordinanza il convenuto ha proposto regolamento di competenza deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 18 e 20 c.p.c. e dell'art. 1498 c.c. per il criterio di collegamento del domicilio del venditore in caso di pagamento differito, dall'altro la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione. Prima della decisione, però, il ricorrente ha rinunciato al regolamento.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per regolamento di competenza e, applicando gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il procedimento. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, liquidate in euro 910,00 oltre accessori. La Corte ha precisato che, per effetto della rinuncia, non era dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Norma richiamata come base del regolamento di competenza proposto contro l'ordinanza resa sul punto.
artt. 18 e 20 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la competenza territoriale dovesse essere individuata secondo il criterio del foro generale del convenuto e/o del foro facoltativo, in relazione al luogo di adempimento.
art. 1498 c.c.
Invocato dal ricorrente per affermare che, nel pagamento differito del prezzo, l'adempimento dovesse avvenire presso il domicilio del venditore, quale criterio di collegamento per la competenza.
artt. 390 e 391 c.p.c.
Applicati dalla Corte per dichiarare l'estinzione del procedimento a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per effetto della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al regolamento di competenza determina l'estinzione del procedimento, con applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese vanno poste a carico della parte che ha dato causa al procedimento estinto.
- La rinuncia all'impugnazione esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non è chiamata a pronunciarsi nel merito dei motivi relativi alla competenza territoriale o alla motivazione del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16278/2024 del 12/06/2024
- ordinanza_civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16280/2024 del 12/06/2024
- ordinanza_civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16288/2024 del 12/06/2024
- ordinanza_civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16289/2024 del 12/06/2024
- ordinanza_civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16290/2024 del 12/06/2024
- ordinanza_civile · 12 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16292/2024 del 12/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →