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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15827/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (trasgressore)

La controversia

La controversia nasce da un verbale elevato nel 2017 dalla polizia municipale per superamento del limite di velocità, rilevato con dispositivo automatico installato ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002. Il destinatario dell'accertamento aveva proposto opposizione; il giudice di pace l'aveva accolta e il tribunale aveva confermato l'annullamento del verbale ritenendo illegittima la classificazione del tratto stradale come strada extraurbana di tipo C, perché, nel punto in cui era collocato l'autovelox, mancava una fascia idonea alla sosta di emergenza secondo le esigenze dell'art. 157 c.d.s. L'ente ricorrente ha impugnato tale decisione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 157, 158 e 190 c.d.s., in relazione all'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 e agli artt. 200 e 201 c.d.s.; ha sostenuto che il tribunale aveva errato nel pretendere che la banchina fosse funzionale alla sosta di emergenza, mentre l'art. 3 c.d.s. la definirebbe in base alla sua funzione ordinaria di spazio per i pedoni. Secondo il ricorrente, il tratto avrebbe invece avuto le caratteristiche di strada extraurbana secondaria, con conseguente legittimità del decreto prefettizio che autorizzava l'installazione della postazione di rilevamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio per cui il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade in cui possono essere installati strumenti automatici di rilevamento della velocità senza fermo immediato può riguardare solo le strade rientranti nelle tipologie previste dall'art. 2 c.d.s. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, per la qualificazione di una strada urbana come strada di scorrimento, è necessario che la banchina sia uno spazio effettivamente idoneo al passaggio pedonale o alla sosta di emergenza e che abbia larghezza sufficiente a svolgere tali funzioni. Poiché nel caso concreto l'accertamento in fatto del tribunale aveva escluso l'idoneità della fascia laterale alla sosta di emergenza, la strada non poteva essere qualificata come strada urbana di scorrimento e, quindi, il decreto prefettizio non poteva essere ritenuto illegittimo sulla base del solo rilievo esaminato dal giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge

  • art. 2 c.d.s.

    la classificazione delle strade rileva ai fini della legittimità dell'installazione dei dispositivi automatici di controllo della velocità

  • art. 3 c.d.s.

    la banchina va definita in base alla sua funzione ordinaria e alle caratteristiche strutturali previste dalla disciplina stradale

  • art. 4 del d.l. n. 121 del 2002

    il provvedimento prefettizio può individuare solo strade rientranti nelle categorie legali previste per l'installazione di dispositivi automatici senza fermo immediato

  • art. 142, comma 8, c.d.s.

    norma sostanziale violata secondo l'accertamento originario per eccesso di velocità

  • art. 157 c.d.s.

    richiamato per le esigenze di sosta di emergenza cui la banchina deve risultare idonea

  • art. 158 c.d.s.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni del codice della strada asseritamente violate

  • art. 190 c.d.s.

    richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni del codice della strada asseritamente violate

  • artt. 200 e 201 c.d.s.

    richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della contestazione e degli accertamenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, se dovuto, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell'installazione di dispositivi automatici di rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato, il provvedimento prefettizio può riferirsi solo alle strade che rientrano nelle categorie tipizzate dalla legge; non è sufficiente una classificazione amministrativa in contrasto con i requisiti legali.
  • Per qualificare una strada urbana come strada di scorrimento è necessario che la banchina esista in senso proprio ed abbia una larghezza e una conformazione effettivamente idonee al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza; la mera presenza fisica di una fascia laterale non basta se essa non assolve tali funzioni.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice può disapplicare il provvedimento prefettizio illegittimo quando la strada non presenti le caratteristiche minime richieste dalla legge per la categoria stradale presupposta dall'autorizzazione.
  • La valutazione sulla conformazione della strada e sulla idoneità della banchina è un accertamento di fatto che, se non specificamente censurato, vincola il giudizio di legittimità.
  • Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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