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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29553/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: era stata dichiarata la non doversi procedere per prescrizione per i fatti commessi negli anni 2011-2016 e la pena era stata ridotta per il solo residuo fatto del 2017, relativo a una contestazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'imputata ha ricorso per cassazione deducendo: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso per relationem senza rispondere alle censure difensive, in particolare sulla corretta lettura dei criteri di condizionalità per i contributi comunitari e nazionali e sulla tesi che fosse sufficiente il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, non la loro effettiva coltivazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 640-bis c.p. e alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., deducendo che la Corte avesse valorizzato solo indizi e non elementi dimostrativi reali, avesse erroneamente parametrato la condotta sulle risorse necessarie alla coltivazione anziché al mantenimento dei terreni, e avesse trascurato l'esito favorevole di un procedimento amministrativo AGEA che, secondo la difesa, escludeva l'induzione in errore e riconosceva la trasparenza della condotta; 3) difetto di motivazione sulla richiesta, formulata in udienza di appello, di applicazione di una pena sostitutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi di ricorso, perché generici e non specificamente confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva motivatamente escluso la decisività delle doglianze difensive e aveva spiegato la configurabilità oggettiva e soggettiva della truffa aggravata. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non aveva dato alcuna risposta alla tempestiva richiesta di applicazione di pena sostitutiva formulata in udienza, incorrendo in omessa motivazione. Ne è derivato l'annullamento della sentenza limitatamente a tale omissione, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame sul solo punto della pena sostitutiva; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    Integra la fattispecie la condotta artificiosa finalizzata a ottenere contributi pubblici, quando la Corte di merito accerti l'induzione in errore dell'ente erogatore e il dolo sia desumibile da elementi oggettivamente significativi, come la fittizietà di società o operazioni utilizzate per conseguire il beneficio.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Il vizio di violazione di legge è stato dedotto, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è stato escluso perché la sentenza di merito aveva ricostruito il fatto e risposto ai punti decisivi della difesa.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione della prova non è stata ritenuta viziata, poiché la Corte territoriale ha valorizzato dati oggettivi e non meri indizi isolati, spiegando la non decisività delle contestazioni difensive.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Richiamato come norma incriminatrice del fatto residuo, in relazione alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per i motivi di ricorso, in particolare per lamentare vizi motivazionali e violazioni di legge.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo è generico quando non si confronta puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice indica gli elementi processuali determinanti e consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito per la decisione.
  • Nel reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta fraudolenta può essere desunta da artifici e da operazioni fittizie idonee a rappresentare falsamente i presupposti del beneficio, anche quando la difesa invochi la mera trasparenza formale della posizione dell'agente.
  • L'autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento penale consente al giudice penale di non attribuire valore decisivo all'esito favorevole del primo, ove esso sia fondato su criteri accertativi diversi.
  • La richiesta di applicazione di pena sostitutiva, se tempestivamente formulata in appello, impone una specifica risposta del giudice; la sua totale omissione integra vizio di motivazione rilevante ai fini dell'annullamento limitato al punto.
  • Quando il ricorso è accolto solo per un vizio circoscritto al trattamento sanzionatorio o a una statuizione accessoria, la decisione può essere annullata con rinvio esclusivamente sul punto, lasciando ferme le restanti statuizioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

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