Cassazione Penale, Sentenza n. 29553/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: era stata dichiarata la non doversi procedere per prescrizione per i fatti commessi negli anni 2011-2016 e la pena era stata ridotta per il solo residuo fatto del 2017, relativo a una contestazione di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'imputata ha ricorso per cassazione deducendo: 1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso per relationem senza rispondere alle censure difensive, in particolare sulla corretta lettura dei criteri di condizionalità per i contributi comunitari e nazionali e sulla tesi che fosse sufficiente il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, non la loro effettiva coltivazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 640-bis c.p. e alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., deducendo che la Corte avesse valorizzato solo indizi e non elementi dimostrativi reali, avesse erroneamente parametrato la condotta sulle risorse necessarie alla coltivazione anziché al mantenimento dei terreni, e avesse trascurato l'esito favorevole di un procedimento amministrativo AGEA che, secondo la difesa, escludeva l'induzione in errore e riconosceva la trasparenza della condotta; 3) difetto di motivazione sulla richiesta, formulata in udienza di appello, di applicazione di una pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi di ricorso, perché generici e non specificamente confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva motivatamente escluso la decisività delle doglianze difensive e aveva spiegato la configurabilità oggettiva e soggettiva della truffa aggravata. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte d'appello non aveva dato alcuna risposta alla tempestiva richiesta di applicazione di pena sostitutiva formulata in udienza, incorrendo in omessa motivazione. Ne è derivato l'annullamento della sentenza limitatamente a tale omissione, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo esame sul solo punto della pena sostitutiva; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
Integra la fattispecie la condotta artificiosa finalizzata a ottenere contributi pubblici, quando la Corte di merito accerti l'induzione in errore dell'ente erogatore e il dolo sia desumibile da elementi oggettivamente significativi, come la fittizietà di società o operazioni utilizzate per conseguire il beneficio.
art. 606 lett. b) c.p.p.
Il vizio di violazione di legge è stato dedotto, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è stato escluso perché la sentenza di merito aveva ricostruito il fatto e risposto ai punti decisivi della difesa.
art. 192 c.p.p.
La valutazione della prova non è stata ritenuta viziata, poiché la Corte territoriale ha valorizzato dati oggettivi e non meri indizi isolati, spiegando la non decisività delle contestazioni difensive.
art. 640-bis cod. pen.
Richiamato come norma incriminatrice del fatto residuo, in relazione alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata per i motivi di ricorso, in particolare per lamentare vizi motivazionali e violazioni di legge.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo è generico quando non si confronta puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice indica gli elementi processuali determinanti e consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito per la decisione.
- Nel reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta fraudolenta può essere desunta da artifici e da operazioni fittizie idonee a rappresentare falsamente i presupposti del beneficio, anche quando la difesa invochi la mera trasparenza formale della posizione dell'agente.
- L'autonomia tra procedimento amministrativo e procedimento penale consente al giudice penale di non attribuire valore decisivo all'esito favorevole del primo, ove esso sia fondato su criteri accertativi diversi.
- La richiesta di applicazione di pena sostitutiva, se tempestivamente formulata in appello, impone una specifica risposta del giudice; la sua totale omissione integra vizio di motivazione rilevante ai fini dell'annullamento limitato al punto.
- Quando il ricorso è accolto solo per un vizio circoscritto al trattamento sanzionatorio o a una statuizione accessoria, la decisione può essere annullata con rinvio esclusivamente sul punto, lasciando ferme le restanti statuizioni di merito.
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