Ordinanza n. 3144/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 3587 del 5 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. V, n. 3587 del 5 giugno 2026, favorevole al ricorrente di primo grado, della quale il Comune ha chiesto la sospensione cautelare
Esito
Favorevole al resistente (privato destinatario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge soltanto che l'appellante ha dedotto un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, mentre la controversia riguarda la rimozione di rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, ritenendo che l'esborso di risorse pubbliche possa essere recuperato e posto a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento, in applicazione del principio "chi inquina paga". Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della causa.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale proposta dall'appellante per ottenere la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Principio "chi inquina paga"
L'esborso pubblico per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi non integra, di per sé, un danno grave e irreparabile quando le somme possano essere recuperate nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento.
Massime di principio
- Nella valutazione della domanda cautelare proposta in appello contro una sentenza favorevole alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, l'interesse pubblico alla tutela ambientale può prevalere sull'interesse alla sospensione dell'esecuzione.
- L'esborso di risorse pubbliche per interventi di rimozione dei rifiuti e ripristino ambientale non costituisce danno grave e irreparabile quando l'amministrazione possa recuperare le somme nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento, secondo il principio "chi inquina paga".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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