Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul diniego delle attenuanti generiche resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe omesso o insufficientemente valutato gli elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non sia scrutinabile in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato, perché la motivazione di merito risultava immune da evidenti illogicità e dava conto della mancata emersione di elementi positivi nella condotta criminosa.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente la mera contestazione della valutazione di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo che la motivazione sia assente, meramente apparente o affetta da manifesta illogicità.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendosi intendere gli altri come implicitamente disattesi.
- Una motivazione che evidenzi l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato è idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, se non presenta evidenti vizi logici.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →