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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44028/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, ha confermato la custodia cautelare in carcere per i capi A (associazione di stampo mafioso) e B (triplice omicidio aggravato dal metodo mafioso) e ha annullato la misura rispetto al capo C (per difetto di querela) e al capo Z (mancanza di gravi indizi). Il ricorrente censura: mancata e illogica valutazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia (contestando specificamente le dichiarazioni di Enzo Taverniti, Michele Ganino, Antonio Forastefano e altri), omissione di esame o risposta puntuale alle memorie difensive depositate in sede di riesame; errata applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e mancata verifica della sussistenza di indizi per il periodo successivo alla precedente sentenza irrevocabile (procedimento “Luce nei boschi” fino al 14/06/2013); insufficiente motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, con richieste di annullamento dell'ordinanza.

La decisione

Corte di Cassazione ha respinto il ricorso; ha ritenuto infondate le censure. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito e i criteri di ammissibilità delle deduzioni tratte dalle memorie difensive in sede di riesame (nullità solo se la memoria introduce temi nuovi e potenzialmente decisivi non considerati). Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione circa la gravità indiziaria: ha valorizzato la precedente condanna irrevocabile per 416-bis, le dichiarazioni convergenti di collaboratori (soprattutto Michele Ganino e altri), intercettazioni e fatti del 2018 (violenza fisica) come elementi probatori per ritenere il ruolo verticistico dell'indagato e la persistenza del vincolo associativo. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. e ha escluso che le memorie avessero contenuti tali da scompaginare la motivazione del giudice del riesame. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola il riesame e impone al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti in udienza; la Corte specifica che le memorie possono assumere rilievo decisivo solo se introducono temi nuovi e potenzialmente determinanti

  • art. 416-bis cod. pen.

    Per la qualificazione come associazione mafiosa non è necessaria un investitura formale o reati-fine specifici; rileva la stabile e organica integrazione del soggetto nel tessuto organizzativo e il ruolo dinamico all'interno del sodalizio; una condanna irrevocabile per lo stesso reato costituisce elemento indiziario rilevante per la sussistenza di gravi indizi in sede cautelare

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Introduce una presunzione di pericolosità sociale per gli associati a organizzazioni mafiose che può essere superata solo con la prova che il soggetto abbia stabilmente reciso i rapporti con l'organizzazione; il giudice deve accertare l'assenza di elementi idonei a vincere tale presunzione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla valutazione della testimonianza: la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva vanno valutate unitariamente nel giudizio sulla chiamata in correità/reità

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regole in tema di prova dichiarativa e valutazione delle dichiarazioni di terzi; la Corte richiama i canoni logici per la motivazione circa la valutazione dei propalanti

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sul ricorso per cassazione che disciplinano i motivi impugnatori (violazione di legge e vizio di motivazione); la Cassazione verifica la correttezza dell'applicazione e della motivazione del giudice di merito entro i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferito in ordine ai limiti e modalità probatorie nel processo; citato nei motivi difensivi e valutato dalla Corte nella cornice della valutazione complessiva degli indizi

Massime di principio

  • L'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina vizio solo se la memoria introduce censure autonome, inedite e potenzialmente decisive; altrimenti il richiamo alla motivazione del provvedimento genetico è legittimo
  • In sede cautelare la precedente condanna irrevocabile per il medesimo reato di associazione mafiosa costituisce elemento indiziario rilevante, integrabile con nuovi elementi (intercettazioni, dichiarazioni, fatti recenti) per ritenere la persistenza del vincolo associativo
  • La credibilità dei collaboratori di giustizia va valutata in modo unitario (credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva) e non attraverso sequenze formalistiche: divergences non automatically negate value when there are converging riscontri
  • La presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, comma 3 c.p.p. può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino il definitivo recesso dall'associazione o lo scioglimento del sodalizio; il semplice decorso del tempo non è sufficiente
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione di merito: il controllo della Cassazione riguarda la correttezza dell'orizzonte logico-giuridico e la completezza della motivazione, non la riconsiderazione integrale delle prove

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