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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3453/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso composto da tre motivi: 1) carenza della condizione di procedibilità per aver qualificato il verbale di ricezione di querela orale come querela anziché mera denuncia; 2) errata qualificazione dei fatti: le frasi sarebbero state pubblicate sulla pagina Facebook della persona offesa e quindi rivolte direttamente a lei, integrando al massimo ingiuria aggravata e non diffamazione; 3) applicazione erronea dell'esimente della provocazione, per presunto travisamento del fascicolo e valutazione errata della documentazione prodotta

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: infondato, poiché la validità della querela orale è desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto come "verbale di ricezione di querela orale" e dalla sottoscrizione della persona offesa "previa lettura e conferma". Secondo motivo: infondato, la giurisprudenza distingue ingiuria e diffamazione in base alla platea; comunicazioni dirette anche all'offeso ma rivolte anche a persone non contestualmente presenti (anche in forma "virtuale") configurano diffamazione; la natura pubblica della bacheca Facebook integra la diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen. Terzo motivo: in parte inammissibile per mancata indicazione documentale e in parte infondato perché l'esimente della provocazione richiede contiguità temporale reale; in concreto per almeno un post la distanza temporale supera il mese. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, la cui misura sarà liquidata dalla Corte d'appello di Milano ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 594 cod. pen. (ingiuria)

    Il confine tra ingiuria e diffamazione dipende dalla platea: l'ingiuria è comunicazione offensiva diretta esclusivamente all'offeso; se la comunicazione raggiunge altre persone non contestualmente presenti, si è difronte a diffamazione

  • art. 595, comma 3, cod. pen. (diffamazione aggravata)

    art. 595, comma 3, cod. pen.

    La diffusione di offese attraverso mezzi che possono raggiungere un numero indeterminato di persone (es. bacheca pubblica Facebook) integra la fattispecie della diffamazione aggravata prevista da questa norma

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 (liquidazione spese per patrocinio a spese dello Stato)

    artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione delle somme dovute a titolo di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • Una querela orale è valida se l'atto è espressamente qualificato come "verbale di ricezione di querela orale" e sottoscritto dalla persona offesa previa lettura e conferma
  • La distinzione tra ingiuria e diffamazione si basa sulla platea e sulla contestualità: se l'offesa è percepibile da più persone non contestualmente presenti (anche in forma "virtuale"), prevale la qualificazione come diffamazione
  • Post pubblici su social network (bacheche, pagine pubbliche) possono integrare diffamazione aggravata quando abbiano la potenzialità di raggiungere un numero indeterminato di soggetti
  • L'esimente della provocazione richiede contiguità temporale reale tra l'offesa subita e la reazione; ritardi significativi possono escludere l'operatività dell'esimente
  • Chi deduce omissioni o travisamenti documentali deve indicare concretamente i riferimenti documentali nel ricorso, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile
  • La parte soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, con liquidazione secondo le norme sul patrocinio a spese dello Stato

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