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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10582/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Alcuni comproprietari di un garage condominiale sito in Roma avevano presentato una dichiarazione di variazione catastale con procedura DOCFA, proponendo una determinata categoria, classe e rendita. L'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento catastale rettificando la classe e aumentando la rendita. I contribuenti hanno impugnato gli atti sostenendo, tra l'altro, che nel giudizio di primo grado l'Agenzia avesse depositato tardivamente un atto di rettifica con indicazione degli immobili comparabili, che la Commissione regionale avesse deciso richiamando una disciplina diversa da quella effettivamente posta a base dell'avviso, e che l'avviso fosse comunque assolutamente carente di motivazione perché non spiegava le ragioni del discostamento dalla rendita proposta. In cassazione hanno quindi dedotto omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e difetto di motivazione dell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha affermato che la procedura DOCFA e la revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 sono procedimenti diversi, con presupposti e disciplina motivazionale differenti. Nel caso concreto il giudice di merito aveva sovrapposto la seconda disciplina a un avviso emesso a seguito di DOCFA, alterando il thema decidendum e violando l'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come motivo di ricorso per la dedotta violazione di norme sostanziali e processuali

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per l'omessa pronuncia su un motivo di appello

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può fondare la decisione su una diversa pretesa impositiva rispetto a quella contenuta nell'avviso impugnato

  • art. 1 d.m. n. 701 del 1994

    disciplina il procedimento DOCFA, nel quale l'impulso deriva dalla dichiarazione del contribuente

  • art. 1, commi 335 e 336, L. n. 311 del 2004

    la Corte richiama il solo comma 335 come disciplina della revisione parziale del classamento per microzone; esclude che tale disciplina fosse quella posta a base dell'avviso oggetto di causa

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    è richiamato dai ricorrenti in relazione al difetto di motivazione dell'avviso

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    è richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari

  • art. 3 Cost.

    è richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di illegittimità per difetto di motivazione e disparità di trattamento

  • art. 20 r.d. n. 652 del 1939

    è richiamato come base della dichiarazione di variazione catastale presentata dai contribuenti

  • art. 56 d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamato nella ricostruzione del procedimento DOCFA per le unità di nuova costruzione

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    la motivazione dell'atto catastale in tale procedura deve evidenziare gli elementi di discontinuità che giustificano il riclassamento

Massime di principio

  • La procedura di classamento catastale avviata con DOCFA e la revisione del classamento disposta d'ufficio per microzone ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004 sono procedimenti diversi, con presupposti di fatto e di diritto distinti e con differenti requisiti motivazionali.
  • Se l'avviso impugnato trae origine da una dichiarazione DOCFA del contribuente, il giudice non può sostenerne la legittimità applicando una disciplina diversa da quella effettivamente richiamata nell'atto, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Nel processo tributario impugnatorio il thema decidendum è delimitato dalla pretesa effettivamente contenuta nell'atto impositivo; non è consentito introdurre, in sede giudiziale, una diversa base normativa o fattuale della pretesa fiscale rispetto a quella espressa nell'avviso.
  • L'avviso di accertamento catastale può essere esaminato direttamente dal giudice di legittimità, nei limiti necessari a verificare l'oggetto del giudizio e il rispetto dell'art. 112 c.p.c., senza sostituire il sindacato di merito sulla legittimità dell'operato amministrativo.
  • Nel procedimento DOCFA, quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, la motivazione dell'atto può essere assolta con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; nei procedimenti di revisione per microzone, invece, è necessaria una motivazione più analitica sugli elementi di discontinuità che giustificano il riclassamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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