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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40175/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite origina da avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006 notificati a una società di persone e ai suoi soci, con cui l'Ufficio, sulla base di un PVC della Guardia di finanza e anche di indagini bancarie, contestava maggiori ricavi alla società ai fini IRAP e IVA e maggiore reddito di partecipazione ai soci ai fini IRPEF. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi; la CTR aveva confermato, ritenendo legittimo l'accertamento e il contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione i ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso societario era stato emesso e notificato prima del decorso di 60 giorni dal secondo PVC, senza specifiche ragioni di urgenza, e che gli atti erano inoltre privi di adeguata motivazione sulle ragioni dell'emissione ante tempus. La Corte, tuttavia, rilevava d'ufficio un vizio pregiudiziale più radicale: la nullità dei giudizi di merito per violazione del litisconsorzio necessario, poiché l'accertamento riguardava elementi comuni della posizione della società e dei soci; risultava inoltre che un ulteriore socio, Fabio Valenza, non era stato chiamato in giudizio. Per un socio, Giovanni Cardone, l'Agenzia chiedeva l'estinzione parziale del giudizio per definizione agevolata già perfezionata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione del socio Giovanni Cardone, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Per gli altri ricorrenti ha rilevato la nullità dei giudizi di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario Fabio Valenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Savona, in diversa composizione, affinché provveda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio. La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso sull'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché il vizio processuale era pregiudiziale.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    La rettifica del reddito della società di persone e l'automatica imputazione per trasparenza ai soci comportano un accertamento unitario rilevante ai fini del litisconsorzio necessario.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    È la norma invocata dai ricorrenti per contestare la legittimità dell'avviso emesso prima del decorso di 60 giorni dal PVC e senza ragioni di urgenza; la Corte non ne esamina il merito perché assorbito dal vizio di contraddittorio.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti nel dedurre il difetto di motivazione degli atti impositivi, in particolare sulle ragioni di urgenza.

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità degli atti privi dei presupposti motivazionali e procedimentali invocati.

  • art. 42, commi 2-3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro di legittimità/motivazione degli atti impositivi IVA.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari quando ricorre il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, o tra altri soggetti inscindibilmente interessati.

  • art. 29 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale regola per la riunione di processi connessi o paralleli quando vi siano più giudizi fra gli stessi soggetti o litisconsorti necessari.

  • art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    Indica il potere-dovere del giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice quando il contraddittorio non è integro.

  • art. 383, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Cassazione, rilevato il vizio di contraddittorio, di cassare la sentenza e rinviare al primo giudice.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale di decisione in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    È la base della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione parziale del giudizio per uno dei soci.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione alla pronuncia di estinzione parziale, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato in relazione all'esigenza di ragionevole durata del processo nel valutare la gestione del litisconsorzio necessario.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati per il principio della ragionevole durata e dell'effettività della tutela processuale.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per affermare la natura proporzionale e reale dell'IRAP, con riflessi sul litisconsorzio necessario nel giudizio di accertamento.

  • art. 44 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato insieme all'art. 17 per sostenere la riconducibilità dell'IRAP ad un'imposta con caratteristiche rilevanti ai fini dell'accertamento unitario.

  • art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel confronto con l'IVA per evidenziare che non esiste per quest'ultima un meccanismo generale di unicità dell'accertamento analogo a quello delle imposte sui redditi delle società di persone.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie che investono l'accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, quando la pretesa riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali.
  • Se il giudizio si è svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità del processo è assoluta e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • Quando il vizio di contraddittorio è rilevato in cassazione e non è sanabile nei gradi precedenti, la Corte deve cassare la sentenza e rinviare al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • La mancanza di litisconsorzio necessario non può essere superata invocando soltanto l'esigenza di ragionevole durata del processo, se non ricorrono condizioni di piena unitarietà fattuale e processuale idonee a evitare un inutile rinnovo del giudizio.
  • La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati o interessati può determinare l'estinzione parziale del giudizio solo per la sua posizione, senza incidere automaticamente sulle posizioni degli altri litisconsorti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullitàGiudicato

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