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Ordinanza

Ordinanza n. 7516/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 24.12.2024 n. prot. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 10.01.2025, con il quale veniva rigettata l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 10.08.2021, nonché di ogni ulteriore atto comunque presupposto, connesso e/consequenziale in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202502969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, notificato il 10 gennaio 2025, con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 10 agosto 2021. Nel corso del giudizio la ricorrente ha eccepito la tardività della documentazione depositata dall'Amministrazione il 13 febbraio 2026, in uno con la memoria di costituzione, rispetto al termine previsto dall'art. 73 c.p.a. La documentazione comprendeva il provvedimento impugnato e gli atti presupposti del procedimento.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza né ha definitivamente escluso la documentazione depositata dall'Amministrazione. Ha rilevato che il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento devono essere acquisiti al fascicolo processuale ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a. e che, in caso di mancato deposito, il giudice può ordinarne l'acquisizione ai sensi dell'art. 65 c.p.a. Ha inoltre precisato che il termine di cui all'art. 46 c.p.a. è ordinatorio e non perentorio. In considerazione della necessità di garantire la pienezza del contraddittorio e il diritto di difesa, ha disposto il rinvio dell'udienza pubblica al 12 maggio 2026. Ha ordinato altresì l'oscuramento delle generalità della parte ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    È la disposizione in base alla quale era stata presentata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato; il merito della sua applicazione non è stato esaminato nell'ordinanza.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato quale termine processuale rispetto al quale la ricorrente ha contestato la tardività del deposito documentale dell'Amministrazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento presupposti devono essere acquisiti al fascicolo processuale; il termine di deposito previsto dalla disposizione ha carattere ordinatorio e non perentorio.

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice, ove l'Amministrazione non provveda al deposito degli atti del procedimento, di ordinarne l'acquisizione con ordinanza presidenziale o collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall'art. 46 c.p.a. per il deposito della documentazione da parte dell'Amministrazione ha carattere ordinatorio e non perentorio; il suo superamento non determina automaticamente l'inutilizzabilità o l'esclusione degli atti dal processo.
  • Il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento amministrativo presupposti devono essere acquisiti al fascicolo processuale ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.; ove l'Amministrazione non vi provveda, il giudice può ordinarne il deposito ai sensi dell'art. 65 c.p.a.
  • Quando il deposito degli atti amministrativi avviene in prossimità dell'udienza e ciò incide sulla possibilità di esaminarli e controdedurre, il giudice può rinviare la trattazione per assicurare la pienezza del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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