Cassazione Penale, Sentenza n. 18816/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Attanasio impugnava il decreto di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. (durata sei mesi) e le relative restrizioni operative imposte dal decreto e dalla Direzione del carcere (es. divieto di uso di televisione, PC, CD processuali, presidio sanitario sedia ergonomica, rimozione di suppellettili e della radio). In Cassazione articolava cinque motivi: (1) violazione dell'art. 14-bis per valutazione acritica e mancato esame della versione del detenuto; (2) carenza di motivazione specifica per ciascuna restrizione (art. 14-quater, 125 e 178 c.p.p.); (3) vizio di vaghezza dell'inciso che lasciava alla Direzione facoltà di imporre ulteriori restrizioni; (4) illegittimità delle limitazioni ritenute non strettamente funzionali all'ordine e alla sicurezza interna; (5) illegittimità dell'asportazione della radio, vietata dall'art. 14-quater, comma 4, Ord. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. I primi quattro motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha confermato che il regime di sorveglianza particolare presuppone comportamenti specifici che compromettono l'ordine e la sicurezza e ha ritenuto congruente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva richiamato documentate condotte aggressive e reiterate del detenuto; inoltre il Tribunale aveva già annullato le limitazioni che comprimessero diritti fondamentali. Il quinto motivo, relativo all'asportazione della radio, è stato ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha esaminato la questione di conformità all'art. 14-quater, comma 4, Ord. pen. e che il provvedimento impugnato è privo di motivazione su tale punto. Pertanto la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla verifica dell'asportazione della radio e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza de L'Aquila per un nuovo giudizio su quel profilo; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 14-bis Ord. pen.
Presuppone comportamenti specifici del detenuto che compromettano la sicurezza, turbino l'ordine interno o impongano soggezione ad altri; il regime ha natura disciplinare e le misure devono essere funzionali a prevenire tali condotte
art. 14-quater Ord. pen.
Regola le singole limitazioni applicabili in esecuzione della sorveglianza particolare; in particolare il comma 4 contiene limiti all'asportazione di oggetti come la radio, la cui rimozione richiede motivazione specifica e verifica di conformità
art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Tutela dalla pena o trattamento inumano o degradante; le limitazioni non devono tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità e devono essere proporzionate
art. 13 comma 4 Cost.
Garanzie costituzionali relative alla libertà personale e alle sue restrizioni; le misure carcerarie devono rispettare i principi costituzionali
art. 27 comma 3 Cost.
La funzione rieducativa della pena impone che le misure carcerarie non siano inutilmente afflittive e siano proporzionate agli scopi di ordine e sicurezza
art. 32 Cost.
Tutela della salute: restrizioni che comprimano il diritto alla salute devono essere valutate e motivate
art. 34 Cost.
Tutela del diritto allo studio: misure che incidono su accesso a strumenti informativi o didattici devono essere valutate con attenzione
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari; le restrizioni devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento impugnato
art. 178 comma 1 cod. proc. pen.
Norme sulla impugnazione e relativo contraddittorio; il giudice di legittimità valuta la corrispondenza della motivazione e la legittimità delle misure impugnate
Massime di principio
- Il regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen. richiede la sussistenza di comportamenti concreti e attuali che compromettano ordine o sicurezza: devono essere documentati e specifici, non basati su affermazioni generiche
- Le singole restrizioni imposte al detenuto devono essere motivate in modo puntuale e funzionale alle esigenze di ordine e sicurezza; una motivazione generica che consenta alla Direzione di ampliare unilateralmente le misure è inidonea
- Il giudice di merito non può essere chiamato a una mera rivalutazione dei fatti ove la motivazione amministrativa sia dettagliata e supportata da fatti concreti; le censure in fatto prive di specificità sono spesso inammissibili
- Le limitazioni che comprimono diritti fondamentali (informazione, studio, difesa, salute) richiedono particolare attenzione e, se sproporzionate, saranno annullate dal giudice
- Per oggetti la cui asportazione è regolata espressamente dalla legge (es. radio secondo art. 14-quater, comma 4) è necessaria una motivazione specifica che ne giustifichi la rimozione; l'assenza di tale motivazione comporta la declaratoria di vizio e il rinvio per nuovo giudizio
- Le misure hanno natura disciplinare/profilo preventivo: la loro legittimità si giudica in relazione alla loro effettiva funzione di impedire condotte che turbano l'ordine o la sicurezza e alla proporzionalità rispetto a tali scopi
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