Ordinanza n. 832/2026 - Lecce, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e disciplina della procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, nonché una concessione demaniale provvisoria e le successive modifiche agli atti di gara
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la deliberazione di Giunta comunale recante gli indirizzi operativi, la determinazione di approvazione dello schema di bando e dei relativi allegati, la concessione demaniale provvisoria rilasciata per un’area già oggetto di una precedente concessione, nonché la determinazione successiva di modifica del bando e degli allegati. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma la controversia riguarda la procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime e, in particolare, la localizzazione e la perimetrazione dei lotti concedibili, il rispetto del Piano Regionale delle Coste e delle relative norme tecniche di attuazione, nonché l’idoneità concreta dei lotti a soddisfare le finalità funzionali e le esigenze strutturali indicate nel bando, anche sotto i profili degli allacci alla rete fognaria e all’acquedotto e dell’accessibilità dalla viabilità pubblica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione e ha disposto ulteriori incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato al Comune di Castellaneta di depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, una relazione dettagliata corredata dalla documentazione necessaria, dai rilievi planimetrici e fotografici e dai chiarimenti relativi: a) alle modalità e ai criteri utilizzati per individuare e localizzare i lotti da affidare in concessione, con indicazione delle norme del Piano Regionale delle Coste e delle relative NTA applicate e descrizione delle attività di perimetrazione; b) alle caratteristiche dei singoli lotti, verificando la loro idoneità alle finalità del bando e alle esigenze strutturali, la presenza degli allacci alla rete fognaria e all’acquedotto e l’accessibilità, o collegabilità, alla viabilità pubblica. Il TAR ha precisato che il Comune deve dare corso alla procedura selettiva già avviata, non essendo stata disposta la sospensione del procedimento. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 30 settembre 2026, senza decisione sul merito e senza statuizione significativa sulle spese.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo per acquisire chiarimenti e documentazione necessari alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell’ambito degli strumenti istruttori disponibili al giudice amministrativo per l’accertamento dei fatti rilevanti.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale ulteriore base normativa degli incombenti istruttori disposti nei confronti dell’amministrazione.
art. 10 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione
Indicato nell’epigrafe quale base del rilascio della concessione demaniale provvisoria impugnata; l’ordinanza non ne fornisce una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dalla verifica delle modalità di individuazione e localizzazione di lotti demaniali, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di una relazione dettagliata, della documentazione amministrativa e di rilievi planimetrici e fotografici, al fine di accertare la corretta applicazione degli strumenti di pianificazione costiera.
- Nelle procedure selettive per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime, l’amministrazione deve essere in grado di documentare la corrispondenza tra la perimetrazione dei lotti concedibili, le prescrizioni del Piano Regionale delle Coste e delle relative norme tecniche di attuazione.
- La verifica dell’idoneità dei lotti demaniali rispetto alle finalità funzionali e alle esigenze strutturali previste dal bando può richiedere l’accertamento concreto della disponibilità delle infrastrutture necessarie, degli allacci alle reti fognaria e acquedottistica e dell’accessibilità dalla viabilità pubblica.
- La mancata sospensione giudiziale del procedimento selettivo non impedisce al giudice di disporre incombenti istruttori; in tal caso, l’amministrazione è tenuta a proseguire la procedura, salvo diversi successivi provvedimenti giurisdizionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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