Sentenza n. 799/2026 - Latina, Sezione 1
per la condanna ex art. 30, comma 5, c.p.a del Comune di Cassino al risarcimento del danno per mancata aggiudicazione di appalto di lavori in esito alla procedura di evidenza pubblica aperta dal bando pubblicato il 03/09/2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata aggiudicazione di un appalto di lavori e conseguente danno da illegittima aggiudicazione a un’altra concorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto il risarcimento per equivalente del danno asseritamente derivante dalla mancata aggiudicazione di un appalto di lavori bandito dal Comune di Cassino. In precedenza, l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI CIFAS/Amato era stata annullata dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto illegittima la formula matematica prevista dalla lex specialis per l’attribuzione del punteggio economico, poiché aveva ridotto in modo sostanzialmente irrilevante l’incidenza dell’offerta economica. Non essendo possibile il subentro nel contratto, in ragione della disciplina derogatoria applicabile ai lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, la ricorrente ha proposto domanda risarcitoria sostenendo che la corretta applicazione del criterio di valutazione avrebbe certamente determinato la propria aggiudicazione. Il Comune ha contestato l’esistenza di un danno risarcibile, deducendo che la sentenza d’appello aveva accertato soltanto l’illegittimità della formula di gara, senza stabilire che la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria mediante l’applicazione del diverso criterio da essa prospettato. Ha inoltre sostenuto che la scelta della formula matematica rientrasse nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e che non fosse possibile sostituire giudizialmente il criterio viziato con quello indicato dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha rilevato che la precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva contenuto esclusivamente demolitorio e aveva accertato l’illegittimità degli atti di gara soltanto ai fini dell’eventuale successiva azione risarcitoria, senza riconoscere il diritto della ricorrente all’aggiudicazione né stabilire quale criterio sostitutivo dovesse essere applicato. La ricorrente ha quindi cercato di dimostrare autonomamente, mediante propri calcoli, che l’applicazione di una diversa formula avrebbe comportato la sua vittoria, ma tale allegazione non è stata ritenuta sufficiente a provare il danno dedotto, consistente nel disconosciuto diritto all’aggiudicazione. Il giudice ha distinto tale pretesa dalla perdita di chance: poiché la domanda era volta al ristoro del danno da mancata aggiudicazione e non alla perdita della possibilità di risultare aggiudicataria, gravava sulla ricorrente l’onere di dimostrare una probabilità seria e concreta, o elevata probabilità, di conseguire il bene della vita. Tale prova non è stata fornita. Le spese sono state integralmente compensate, poiché l’impossibilità di ottenere il risarcimento in forma specifica derivava dalla scelta unilaterale dell’amministrazione di applicare la disciplina derogatoria che impediva il subentro.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di risarcimento per equivalente proposta dopo l’accertamento dell’illegittimità degli atti di gara.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva accertato l’illegittimità degli atti impugnati ai soli fini dell’eventuale successiva azione risarcitoria.
art. 9 d.l. 133/2014, convertito dalla l. 162/2014
La disciplina derogatoria applicabile ai lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici impediva, secondo quanto richiamato nella sentenza, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro dell’impresa pretermessa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina le forme dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato richiamate nello svolgimento del giudizio.
Massime di principio
- L’accertamento giudiziale dell’illegittimità di un’aggiudicazione, se privo di statuizioni sull’individuazione del diverso aggiudicatario e sul criterio da applicare in sostituzione di quello viziato, ha contenuto esclusivamente demolitorio e non dimostra di per sé il diritto dell’impresa ricorrente all’aggiudicazione né il danno da mancata aggiudicazione.
- Chi chiede il risarcimento del danno corrispondente alla mancata aggiudicazione deve provare, oltre all’illegittimità dell’azione amministrativa e al nesso causale, l’effettiva spettanza del bene della vita o comunque una probabilità seria e concreta, normalmente qualificabile come elevata probabilità, di conseguirlo.
- La perdita di chance è risarcibile soltanto quando la possibilità di conseguire il risultato favorevole abbia raggiunto un’apprezzabile consistenza; la mera possibilità o una ricostruzione ipotetica dell’esito della gara non è sufficiente.
- Nel giudizio risarcitorio il ricorrente non può sostituire autonomamente, mediante propri calcoli, il criterio di valutazione dichiarato illegittimo con un diverso criterio non individuato dalla stazione appaltante o dal giudice, traendone automaticamente la prova della propria aggiudicazione.
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