Cassazione Civile, Ordinanza n. 37003/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente protezione internazionale aveva impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il ricorso contro il diniego, da parte della Commissione Territoriale di Crotone, del riconoscimento dello status di rifugiato e delle forme complementari di protezione. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi, ma la Corte non entra nel merito di tali censure perché rileva preliminarmente un vizio di ammissibilità: la procura speciale per il ricorso in cassazione, allegata su foglio separato, non indicava la data di rilascio e non recava una certificazione idonea del difensore circa il rilascio in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. La Corte osserva inoltre che, nel documento prodotto, mancava anche un richiamo sufficiente al provvedimento impugnato e alla sua data di comunicazione, mentre il numero di registro generale riportato era irrilevante. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità che esige la presenza della data di rilascio della procura quale oggetto della certificazione del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale per proporre il ricorso non rispettava i requisiti formali imposti dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008: mancava la data di rilascio e, conseguentemente, non risultava certificato che il mandato fosse stato conferito dopo la comunicazione del decreto impugnato. Non essendo esaminabili i motivi di merito, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
La procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale deve recare una data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale data deve risultare certificata dal difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. n. 13 del 2017
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25 del 2008.
art. 21, comma 1, d.l. n. 13 del 2017
È richiamato per l'applicabilità della disciplina alle cause e ai procedimenti sorti dopo il 17 agosto 2017.
legge n. 46 del 2017
Legge di conversione del d.l. n. 13 del 2017, richiamata come fonte della modifica normativa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale requisito deve emergere dalla certificazione del difensore; l'assenza della data di rilascio comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La certificazione richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 ha ad oggetto proprio la data di rilascio della procura: se la data non è indicata o non è desumibile da elementi equivalenti, il controllo sulla tempestività e validità del mandato non può essere effettuato.
- Ai fini della verifica preliminare di ammissibilità, la Corte può esaminare direttamente l'atto di procura allegato al ricorso, anche se prodotto su foglio separato.
- La mancata ammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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