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Sentenza

Sentenza n. 1316/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 445/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 646/2024 del Tribunale di Cremona- Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/12/2024 notificata il 16/01/2025 e passata in giudicato, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202501093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 445/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, per € 500 annui

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona n. 445 del 19 dicembre 2024, pubblicata il 19 dicembre 2024, notificata all'Amministrazione il 16 gennaio 2025 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, per € 500 annui, e condannava il Ministero a mettere a disposizione le somme. La ricorrente ha dedotto la persistente inottemperanza del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento da parte delle amministrazioni. Ha chiesto la condanna all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Nel ricorso si riferisce che la notifica del titolo sarebbe avvenuta il 19 dicembre 2023, mentre la sentenza azionata è indicata come pubblicata il 19 dicembre 2024 e notificata il 16 gennaio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; inoltre, non era contestato che il Ministero non avesse eseguito il titolo. Ha precisato che la formula esecutiva non è necessaria per l'ammissibilità dell'ottemperanza dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di persistente inadempimento, l'esecuzione è affidata, nei successivi 90 giorni dalla comunicazione al commissario a cura della ricorrente, al Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti; è consentito ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Nessun compenso è liquidato al commissario, in quanto già appartenente all'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112, comma 2, lett. c), e 114 c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato, una volta soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; l'art. 114 c.p.a. disciplina il relativo procedimento.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.

    Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali di titoli giudiziali che comportano il pagamento di somme di denaro deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, ancorché senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. – di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    A seguito della modifica dell'art. 475 c.p.c. introdotta dalla riforma Cartabia, l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 115 c.p.a.

    La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, ancorché senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. – di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    La modifica dell'art. 115 c.p.a. conseguente alla riforma Cartabia consente di promuovere l'ottemperanza senza la previa apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di conseguire il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, ovverosia la Carta Elettronica del Docente per gli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, per l’importo di € 500,00 annui, con la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione tali somme.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto, già riconosciuto dal giudicato azionato, al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, nella misura di € 500 annui.

Massime di principio

  • Per promuovere il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva, a seguito delle modifiche agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022.
  • Quando un titolo giudiziale nei confronti di un'amministrazione comporta il pagamento di somme di denaro, l'ottemperanza può essere richiesta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la persistente inottemperanza a un giudicato, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva, consentendogli, in caso di incapienza di bilancio, di ricorrere al pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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