Cassazione Penale, Sentenza n. 28464/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di correzione di un errore materiale nel dispositivo della sentenza n. 16057/2025: nella liquidazione delle spese processuali di grado veniva indicato un importo complessivo di euro 5.300,00 risultante dall'applicazione del criterio moltiplicatore come se tutte le parti civili fossero state assistite dallo stesso difensore. In realtà Carmelo Spica e S.O.S. Impresa Rete per la legalità erano difesi dal medesimo avv. Fausto Maria Amato, mentre Solidaria S.C.S. Onlus era rappresentata dall'avv. Maria Luisa Martorana (che aveva depositato proprie conclusioni e note spese), pertanto la misura della liquidazione doveva essere distinta: applicazione del criterio moltiplicatore solo alle due parti difese dallo stesso avvocato e liquidazione autonoma per Solidaria.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale (concordata anche dal Pubblico Ministero) e ha emendato il dispositivo sostituendo la dizione "complessivi euro 5.300,00" con la nuova ripartizione: "euro 4.500,00 per le prime due ed euro 3.686,00 per la terza". In concreto: per Carmelo Spica e S.O.S. Impresa Rete per la legalità (difesi dall'avv. Fausto Maria Amato) le spese per il grado di legittimità sono riliquidate in euro 4.500,00 (3.900,00 + 600,00 per la seconda difesa); per Solidaria S.C.S. Onlus, rappresentata autonomamente, le spese di rappresentanza e difesa in giudizio per la fase di legittimità sono liquidate in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Il dispositivo corretto è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione di errori materiali nel provvedimento giudiziale; la Corte ha ritenuto applicabile tale procedura per emendare un errore di indicazione della liquidazione delle spese nel dispositivo
Sez. U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705 (giurisprudenza citata)
Sez. U., n. 15 del 31/5/2000, Radulovic, Rv. 216705
Precedente che ammette la correzione di errori materiali simili; è stato richiamato a sostegno della possibilità di rettificare la dizione del dispositivo quando la liquidazione delle spese non rispecchia la reale situazione difensiva delle parti civili
Massime di principio
- La liquidazione delle spese processuali per più parti civili segue il criterio moltiplicatore solo per le parti effettivamente assistite dallo stesso difensore; le parti con difensori autonomi devono essere liquidate separatamente
- Errori di semplice trascrizione o di indicazione del dispositivo (es. imputare un criterio moltiplicatore a parti che non condividono lo stesso difensore) sono correggibili ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
- La parte che richiede la correzione deve dimostrare il carattere materiale dell'errore (es. documentazione che attesti la diversa rappresentanza difensiva e le distinte note spese)
- La correzione del dispositivo non incide sul merito della decisione, ma solo sulla determinazione formale e quantitativa delle spese; resta ferma la liquidazione degli accessori di legge ove previsto
- È opportuno, nelle decisioni, indicare chiaramente la rappresentanza delle parti civili per evitare errori nella determinazione dei criteri moltiplicatori e successive impugnazioni o istanze di correzione
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