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Legge

L.R. Umbria 23/2010

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. (1)

Normativa regionaleL.R. Umbria 23/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge assesta il bilancio di previsione 2010 dell’Umbria, quantifica saldo negativo, mutui/prestiti, fondi da reiscrivere e perenzioni, e apporta variazioni di bilancio. Contiene inoltre modifiche a varie leggi regionali su ambiente, pesca, estetica, ATER, urbanistica, personale, telematica, turismo, impianti a fune e cooperative agricole, con misure per lo più riferite all’esercizio 2010 o a termini già conclusi.

Assestamento del bilancio 2010 e modifiche normative collegate

Assestamento del bilancio di previsione 2010 e provvedimenti collegati

La legge regionale dell’Umbria interviene sull’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2010, definendo coperture del disavanzo, reiscrizioni di fondi e variazioni contabili, e introduce una serie di disposizioni collegate in materia di entrata e spesa. Il provvedimento opera esclusivamente per la Regione Umbria e, per molte misure finanziarie, è riferito all’esercizio 2010 o a termini immediatamente successivi.

Assestamento, disavanzo e copertura finanziaria

Il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2009 è accertato in 206.549.349,84 euro. La copertura è assicurata dalla legge mediante l’autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere mutui o prestiti obbligazionari fino a tale importo, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa.

  • La durata massima dell’indebitamento è di 30 anni a decorrere dal 2010.
  • L’onere massimo di ammortamento è fissato in 150.000 euro per il 2010 e in 17.150.000 euro annui dal 2011 in poi.
  • La copertura degli oneri è posta a carico di quote degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2010 e successivi del bilancio pluriennale 2010-2012.
  • Il mutuo o prestito è destinato al finanziamento delle spese indicate nella tabella F allegata.

Reiscrizione di fondi e perenzioni amministrative

La legge quantifica i fondi da reiscrivere nel bilancio regionale 2010, relativi a stanziamenti di esercizi precedenti finanziati con entrate vincolate e non utilizzati entro il 2009, in 890.482.823,77 euro, come da tabella C allegata. Viene inoltre approvata la tabella D relativa alle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di residui passivi 2009 e precedenti, escluse quelle già riassegnate al 2010 e quelle oggetto di reiscrizione.

Variazioni di bilancio e rinnovo delle autorizzazioni di spesa

Al bilancio di previsione 2010 e al bilancio pluriennale 2010-2012 sono apportate le variazioni contenute nelle tabelle A e B allegate. In conseguenza delle variazioni e delle somme reiscritte, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi previsti dalle corrispondenti leggi regionali o statali.

Modifiche alla disciplina finanziaria e di bilancio del 2010

La legge aggiorna alcuni allegati della legge finanziaria regionale 2010 e del bilancio 2010:

  • alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8, sono modificate le tabelle C e D, con effetti su stanziamenti di spesa permanente e autorizzazioni pluriennali;
  • alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, sono sostituite le tabelle E, H, L, M e O, riguardanti la destinazione di mutui, il ripiano dei bilanci 2006-2009, entrate e spese correlate, risorse per la spesa sanitaria regionale 2010 e spese degli enti locali per funzioni delegate.

Ambiente, pesca, estetica e territorio

In materia ambientale, il comma 2 dell’articolo 22 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 12, è sostituito per stabilire che la copertura degli oneri è subordinata all’accertamento della corrispondente entrata nell’unità previsionale di base 3.01.004, “Altri introiti (cap. 949)”. In materia di pesca, la normativa regionale 2008 viene aggiornata sostituendo i riferimenti a “imprenditori ittici” con “operatori ittici” o “pescatori professionali”, ai fini della disciplina del patrimonio ittico regionale, della pesca professionale e dell’acquacoltura. In materia di urbanistica, il termine contenuto nell’articolo 66 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, viene aggiornato al 2011 per gli immobili ricompresi nel censimento previsto dal comma 1.

Disciplina dell’attività di estetista

La legge regionale di attuazione della legge statale n. 1/1990 viene integrata precisando che l’attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie può essere svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge 1/1990.

ATER regionale: compensi, organi e gestione transitoria

Per l’ATER regionale vengono introdotte disposizioni organizzative e transitorie:

  • l’indennità annua dei componenti del Collegio dei revisori è fissata al 60% dell’indennità annua percepita dai componenti del Consiglio di Amministrazione;
  • gli organi in carica al 1° agosto 2010 continuano a svolgere le loro funzioni fino al 31 dicembre 2010; l’approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione al 31 dicembre 2010 devono essere concluse entro il 28 febbraio 2011, senza oneri aggiuntivi;
  • nelle more dell’adozione degli atti previsti, l’ATER regionale utilizza per la gestione ordinaria il bilancio di previsione 2010 predisposto dalle ATER precedenti, nonché i relativi regolamenti di organizzazione e contabilità.

Personale regionale

È riconosciuta, con efficacia dal 1° gennaio 1999, la conservazione del trattamento economico di anzianità maturato presso l’amministrazione di provenienza per i dipendenti pubblici che accedono al ruolo regionale tramite concorso. In connessione con tale disciplina sono abrogati il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1987, n. 28, e l’articolo 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.

Piano telematico, promozione turistica e sistema aeroportuale

Per lo sviluppo del Piano telematico regionale, quale servizio di pubblico interesse, è assegnato a Centralcom S.p.A. un contributo di 76.500 euro per il 2010, sulla base di apposita convenzione. La relativa copertura è assicurata mediante la disponibilità della UPB 05.1.016, che assume la nuova denominazione “Attività e programmi finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio”. Viene inoltre destinata una quota di 350.000 euro dello stanziamento della UPB 08.2.009 a interventi di promozione dello sviluppo sul territorio regionale, con particolare riguardo al sistema aeroportuale.

Impianti a fune e innovazione tecnologica

Le risorse statali destinate all’innovazione tecnologica, all’ammodernamento e al miglioramento della sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario sono assegnate mediante bandi o procedure negoziate. Possono accedere ai contributi soggetti pubblici o privati proprietari o gestori degli impianti, per:

  • impianti isolati destinati all’attività sportiva locale;
  • impianti con carattere di infrastruttura di trasporto, di rilevanza locale e funzione sociale. Gli impianti esistenti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della legge sono qualificati come impianti di uso locale ai fini della decisione europea sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di concessione.

Gestione del patrimonio, appalti e competenze dirigenziali

In attuazione dello Statuto regionale, sono attribuiti al dirigente regionale competente gli atti di gestione del patrimonio mobiliare della Regione, sia per i beni disponibili sia per quelli indisponibili, nel rispetto delle norme di settore e degli indirizzi di programmazione. I dirigenti competenti adottano inoltre gli schemi di contratto relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture.

Aiuti straordinari alle cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione

La Regione è autorizzata a concedere, nei limiti della normativa vigente, un aiuto alle cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui sia socio chi eserciti il diritto di recesso dalla compagine societaria. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità di concessione degli aiuti e della quota di partecipazione regionale eccedente il limite dell’aiuto concesso.

Abrogazioni e decorrenza

È abrogato l’articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5. La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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