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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16734 - Corte di Cassazione

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Credito d'imposta ex art. 63 della legge n. 289 del 2002 - Limite "de minimis" - Cumulabilità con altri benefici - Misura limitata - Conformità a disciplina comunitaria - Art. 1 del d.l. n. 10 del 2007 - Esclusione del cumulo - Inoperatività - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso di un credito d'imposta di 1.419.310 euro, relativo agli anni 2001-2003, per l'assunzione di nuovi lavoratori in aree svantaggiate. Dopo il silenzio dell'Amministrazione, aveva impugnato il silenzio-rifiuto e ottenuto l'accoglimento dalla CTP di Napoli, confermato dalla CTR Campania. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, tra l'altro, l'applicabilità della regola comunitaria de minimis, sostenendo che il beneficio fosse soggetto al limite massimo previsto per gli aiuti di Stato e che il regolamento CE n. 2204/2002 non avesse eliminato tale limite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi dell'Agenzia relativi all'applicazione della regola de minimis, ritenendo che l'art. 63 della legge n. 289 del 2002 avesse mantenuto il limite comunitario e consentito il cumulo con altri benefici solo entro il limite massimo di 180 milioni di lire nel triennio. Ha inoltre escluso che il regolamento CE n. 2204/2002 avesse reso inapplicabile tale limite o imposto la disapplicazione della normativa nazionale. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro il silenzio-rifiuto. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 388 del 2000

    Al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione in aree svantaggiate sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06 purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

    La norma assoggetta il credito d'imposta per l'incremento occupazionale alla regola de minimis e consente il cumulo con altri aiuti soltanto entro il limite massimo previsto nel triennio.

  • Art. 63 della legge n. 289 del 2002

    La disposizione ha rinnovato il regime degli incentivi alle assunzioni mantenendo ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, compreso il limite de minimis.

  • Art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 10 del 2007, convertito dalla legge n. 46 del 2007

    Sono esclusi dal cumulo per l'importo massimo fissato per l'applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.

    La disposizione riguarda gli aiuti nazionali concessi in misura superiore al limite de minimis e non incide sul credito d'imposta già legislativamente determinato in misura corrispondente a tale limite.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    Il regolamento disciplina gli aiuti di importanza minore, esentandoli dall'obbligo di notifica purché rispettino il limite massimo previsto nel triennio.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    Il regolamento non ha abrogato né modificato la regola de minimis applicabile al credito d'imposta nazionale. Occorreva verificare la compatibilità concreta della misura con le condizioni del regolamento, senza presumere che gli incentivi occupazionali fossero automaticamente esclusi dalla disciplina sugli aiuti di Stato.

  • Articoli 87 e 88 del Trattato CE

    Le disposizioni rilevano per qualificare una misura come aiuto di Stato e per stabilire l'eventuale obbligo di notifica alla Commissione europea; la regola de minimis costituisce un'eccezione per gli aiuti di importanza minore.

  • Art. 384, comma 3, del codice di procedura civile

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Un credito d'imposta qualificato dalla legge come aiuto soggetto alla regola de minimis può essere cumulato con altri benefici solo entro il limite massimo applicabile nel periodo di riferimento; il superamento del limite può impedire il riconoscimento della parte eccedente o dell'intero beneficio, secondo la disciplina concreta.
  • La finalità occupazionale di un incentivo non esclude automaticamente che il beneficio costituisca un aiuto di Stato a favore dell'impresa datrice di lavoro: occorre verificare struttura, destinatari effettivi ed effetti economici della misura.
  • L'entrata in vigore di un successivo regolamento europeo sugli aiuti all'occupazione non elimina automaticamente i limiti previsti dalla normativa nazionale e dalla disciplina de minimis; è necessario un confronto puntuale tra le condizioni della misura nazionale e quelle del regolamento europeo.
  • Le norme successive sul cumulo devono essere interpretate distinguendo tra aiuti concessi oltre la soglia de minimis e benefici legislativamente fissati entro tale soglia: l'esclusione dal cumulo può riguardare i primi senza incidere sui secondi.
  • Nelle controversie sul silenzio dell'Amministrazione e sulle agevolazioni fiscali, anche la corretta individuazione dell'ufficio competente e delle modalità di presentazione dell'istanza può assumere rilievo processuale; tuttavia, la Corte può definire prioritariamente una questione di merito decisiva, assorbendo le questioni preliminari.

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