Cassazione Penale, Sentenza n. 10644/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che l'aveva ritenuta responsabile dei reati di furto, minaccia e getto pericoloso di cose. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e carenza motivazionale sulla sussistenza del dolo specifico e del fine economico-patrimoniale richiesto per il furto (contestazione relativa alla sottrazione di due bidoni dell'immondizia e al possibile astio tra famiglie come spiegazione alternativa); 2) contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riguardo al reato di minaccia; 3) vizi nella valutazione dell'attendibilità delle testimonianze, in particolare della persona offesa Malpasso e della testimone De Caroli (che è anche madre della Malpasso) e mancata presa in considerazione della dichiarazione difensiva che collocava l'imputata fuori casa al momento dei fatti.
La decisione
Il difensore ha depositato note conclusive comunicando l'intervenuta transazione tra l'imputata e la parte civile e la conseguente rinunzia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia rituale, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre respinto la richiesta della difesa di esonerare la rinunziante dalle suddette condanne, ritenendo che l'art. 616 cod. proc. pen. impone l'applicazione della sanzione senza distinguere tra le cause di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma primo, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Richiede la sintesi dei motivi del ricorso; la Corte annota i motivi del ricorso ai fini della decisione, qui ricostruiti sinteticamente
art. 591 cod. proc. pen.
art. 591, comma primo, lettera d), cod. proc. pen.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione a causa della rinunzia dell'impugnazione da parte del ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa norma nel senso che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende si applica anche quando l'inammissibilità deriva da rinunzia, senza distinzione tra le diverse cause di inammissibilità
Massime di principio
- La rinunzia al ricorso in Cassazione, se effettuata in modo rituale, comporta l'inammissibilità del gravame e la conseguente perdita dell'azione impugnatoria
- Quando la rinunzia determina l'inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità applica, di regola, la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.; la mera sopravvenuta transazione con la parte civile non esclude automaticamente tali conseguenze
- Le censure di merito (vizi di motivazione, travisamento della prova, valutazione delle fonti di prova) non trovano apprezzamento nel caso di rinuncia rituale: la rinuncia estingue l'oggetto del controllo di legittimità
- In casi simili, chi intende evitare le sanzioni connesse alla rinuncia dovrebbe valutare la tempestività e la natura dell'accordo transattivo, poiché un accordo raggiunto anche prima della proposizione del ricorso non impedisce l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge
- Se si ritiene che vi siano cause oggettive che rendono priva di interesse l'impugnazione (es. impossibilità di proseguire per sopravvenienze obiettive), occorre dedurle e provarle espressamente, poiché la mera transazione viene generalmente ritenuta insufficiente a esonerare dalla sanzione
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