Cassazione Penale, Sentenza n. 22058/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello, della sentenza di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 339 c.p., aggravato per presenza di più di dieci persone e uso di arma). Le censure principali riguardavano: vizio di motivazione e contrasto probatorio (in particolare per Giorgio La Spina, divergente annotazione di servizio vs deposizione del teste Ciullà); mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e mancata visione dei filmati (dedotta per Carlo Mancuso); richiesta di riconoscimento della scriminante di atti arbitrari ex art. 393-bis c.p. o, in subordine, sua configurazione putativa; contestazione del calcolo della prescrizione e del trattamento sanzionatorio (artt. 63 e 157 c.p.); deduzione che l'azione fosse mera resistenza passiva. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato solo il motivo di La Spina, perché rimaneva irrisolta la discordanza tra l'informativa di p.g. e la deposizione del teste Ciullà, con la conseguente necessità di chiarire i fatti e, se del caso, rinnovare l'istruzione. Tutti gli altri ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza o aspecificità, essendo state ritenute corrette dalle corti di merito le valutazioni sulla non configurabilità della scriminante, sull'insufficienza dei frames come prova decisiva e sul corretto trattamento delle circostanze aggravanti/attenuanti.
La decisione
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata solo con riferimento a Giorgio La Spina, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo al fine di chiarire la condotta concreta e, se necessario, procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (anche con nuovo esame del teste Ciullà). Ha invece dichiarato inammissibili gli altri ricorsi (di Carlo Mancuso, Federico Guzzo, Andrea Esposito, Marco Guerrieri, Nadia Lo Iacono, Matteo Lorenzoni, Marco Orestano, Vittorio Pitrelli e Giorgio Tavella) e ha condannato questi ultimi al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 339 cod. pen. (secondo comma)
Riconosciuta ed applicata come aggravante per la presenza di più di dieci persone e per l'utilizzo di un'arma; la sua sussistenza è stata ritenuta dai giudici di merito e non è stata esclusa in sede di legittimità, con effetti anche sul calcolo della pena e sulla prescrizione.
art. 393-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto non configurabile la scriminante per atti arbitrari, nemmeno in forma putativa: l'assenza di alcune formalità per lo scioglimento della manifestazione non rendeva arbitrario l'ordine né illegittimo il modus operandi degli agenti nel contesto convulso; quindi veniva escluso il ragionevole convincimento dei ricorrenti di trovarsi davanti ad un atto arbitrario.
art. 603 cod. proc. pen.
Interpretata in senso restrittivo: la rinnovazione dell'istruzione in appello è eccezionale. I giudici di merito hanno correttamente ritenuto superflua la rinnovazione quando il compendio probatorio (informativa di p.g. analitica) consentiva già la ricostruzione dettagliata dei fatti e i frames non introducevano elementi tali da destrutturare il complesso probatorio.
artt. 63 e 157 cod. pen.
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla estinzione del reato per prescrizione e al calcolo della pena; la Corte ha rilevato che le aggravanti riconosciute non erano state escluse, e che i giudici di merito avevano preso in considerazione le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, quindi le doglianze erano infondate.
art. 533 cod. proc. pen.
Invocato per contestare l'inquadramento e la valutazione probatoria (es. collocazione della condotta nella resistenza passiva); la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva e ha escluso la possibilità di rivedere la valutazione probatoria in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per giustificare l'addebito delle spese processuali e la condanna al versamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione dell'inammissibilità ma ha comunque fissato la somma da versare.
T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
La presunta violazione delle norme del T.U.L.P.S. da parte delle forze di polizia è stata ritenuta, dai giudici di merito e dalla Cassazione, non idonea a integrare la scriminante degli atti arbitrari nel contesto concreto dei fatti.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammontare delle somme a favore della Cassa delle ammende e alla valutazione circa l'assenza di colpa dei ricorrenti nella causazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione in appello (art. 603 c.p.p.) è eccezionale: non è necessaria quando il compendio probatorio già consente una ricostruzione analitica dei fatti e i nuovi elementi (es. frames) non sono idonei a destrutturare il quadro probatorio.
- La scriminante per atti arbitrari ex art. 393-bis c.p. richiede, oltre alla mera illegittimità formale, una valutazione complessiva del contesto: l'assenza di alcune formalità non è di per sé sufficiente a rendere arbitrario l'operato delle forze dell'ordine se il modus operandi è proporzionato al contesto operativo convulso; inoltre la scriminante putativa richiede il ragionevole convincimento che l'atto fosse arbitrario.
- Le divergenze tra fonti documentali (informative di p.g., filmati) e dichiarazioni testimoniali devono essere risolte con motivazione esplicita; quando sussiste un contrasto significativo che incide sulla qualificazione giuridica del fatto, la Corte di legittimità può disporre il rinvio per rivalutazione o la rinnovazione dell'istruzione.
- La brevità temporale di una condotta violenta non elimina automaticamente la responsabilità penale: anche azioni violente esauritesi in pochi secondi conservano il disvalore penale se integrate le condizioni di offensività e contenuto della fattispecie.
- In sede di Cassazione non è consentito rideterminare il valore probatorio delle prove: si sindaca la correttezza, completezza e logicità della motivazione dei giudici di merito, non la rivalutazione di fatto delle prove raccolte.
- Quando è contestata la prescrizione occorre verificare se circostanze aggravanti riconosciute in fatto siano state correttamente considerate nel computo dei termini; l'esito della valutazione delle aggravanti può incidere sulla decorrenza o estinzione del reato.
- La semplice produzione di filmati o frames non è automaticamente risolutiva: vanno valutati nel contesto probatorio complessivo e possono offrire solo visioni parziali degli eventi, non di regola sostitutive di una ricostruzione analitica fornita da informativa di p.g. dettagliata.
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