Sentenza n. 56/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - dell’ordinanza n. 10 del 8.2.2024 del responsabile dell'area tecnica 1 e 2 del Comune di Bettona; - della nota ARPA Umbria acquisita al Comune di Bettona prot. n. 856 del 24.1.2024; - della relazione ARPA Umbria del 20.10.2023; - della nota ARPA Umbria acquisita al Comune di Bettona prot. n. 8961 del 24.10.2023; - di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e collegato, ivi compresi, in quanto occorra, la nota prot. n. 5874 del 4.7.2023 di richiesta ad ARPA Umbria della verifica dei livelli di emissioni rumorose, della nota prot. n. 9162 del 31.10.2023 di avvio del procedimento e trasmissione della relazione ARPA Umbria del 20.10.2023, la nota prot. n. 10645 del 15.12.2023 di trasmissione delle osservazioni ad ARPA Umbria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che imponeva la redazione di un piano di risanamento acustico e la richiesta dei titoli abilitativi per la realizzazione delle opere, nonché gli atti istruttori e le relazioni di ARPA Umbria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza del responsabile dell’area tecnica del Comune di Bettona e gli atti presupposti relativi alla verifica delle emissioni rumorose e all’avvio del procedimento. Tra le censure dedotte vi era, quanto meno, il vizio di incompetenza, sostenendosi che il potere di imporre il piano di risanamento acustico spettasse al Sindaco e non a un dirigente comunale. Successivamente alla proposizione del ricorso, la società ha depositato un progetto di risanamento acustico, ottenendo il parere favorevole dell’amministrazione competente, e ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Le parti resistenti hanno aderito alla declaratoria di improcedibilità, chiedendo tuttavia la verifica della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., prendendo atto che la ricorrente aveva ottenuto il parere favorevole sul progetto di risanamento acustico. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato virtualmente la censura di incompetenza, rilevando che essa avrebbe carattere assorbente e che l’ordinanza, nella parte relativa all’imposizione del piano di risanamento acustico e alla richiesta dei titoli abilitativi per le opere, rientrava nel potere previsto dall’art. 9 della legge n. 447/1995, attribuito dalla giurisprudenza alla competenza del Sindaco e non dei dirigenti comunali. Nonostante tale rilievo, in considerazione della complessità della controversia, il TAR ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Il venir meno dell’interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 9 l. 447/1995
ai fini del contenimento delle emissioni acustiche
Il potere di imporre la redazione di un piano di risanamento acustico e la richiesta dei titoli abilitativi per le opere è ricondotto al potere previsto dalla norma; secondo la giurisprudenza richiamata, tale potere rientra nella competenza del Sindaco e non dei dirigenti comunali.
art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
lo dichiara improcedibile
La declaratoria di improcedibilità definisce il giudizio senza decisione di merito, quando sopravviene il difetto di interesse alla pronuncia.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente ottiene un risultato amministrativo idoneo a soddisfare la propria pretesa, il sopravvenuto difetto di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può procedere a una valutazione di soccombenza virtuale anche in presenza di improcedibilità, esaminando la censura potenzialmente decisiva senza definire nel merito la domanda di annullamento.
- Il vizio di incompetenza, quando ritualmente dedotto, ha carattere assorbente e deve essere valutato prioritariamente rispetto alle altre censure.
- Il potere di imporre misure di contenimento delle emissioni acustiche ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995, nella parte relativa all’imposizione di un piano di risanamento acustico e alla realizzazione delle opere, rientra nella competenza del Sindaco e non dei dirigenti comunali.
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