Cassazione Penale, Ordinanza n. 05332/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudizio di merito resta quindi fermo nella qualificazione del fatto e nella condanna già pronunciata in appello, non essendo stata accolta la richiesta di derubricazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, censurando in sostanza l'omessa riqualificazione della condotta nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La censura mirava dunque a ottenere la derubricazione del fatto in un'ipotesi meno grave di detenzione/cessione di stupefacenti. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono formulati in fatto e si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate e risolte dai giudici di merito con motivazione ritenuta immune da censure, i quali avevano valorizzato l'incompatibilità del dato quantitativo, pari a 463 dosi di cocaina, con la richiesta qualificazione di lieve entità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità non è configurabile quando, in base ai dati fattuali valorizzati dai giudici di merito, il quantitativo di sostanza stupefacente è incompatibile con una riduzione della rilevanza penale del fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limita a sollecitare una rivalutazione del merito è inammissibile quando le censure si risolvono in contestazioni di fatto già esaminate e congruamente risolte dai giudici di merito.
- La derubricazione al fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva del fatto; un dato quantitativo elevato può escludere la riconducibilità dell'episodio all'ipotesi attenuata.
- Quando la motivazione di merito è logica e immune da censure, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità concreta della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05255/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05257/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05259/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05260/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05261/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05262/2026 del 10/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →