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Sentenza

Sentenza n. 5002/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2073/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 17/03/2025 , nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 20273/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 17/03/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione, rilasciata il 27/10/2025, dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli – Area Civile/Lavoro.

Giustizia amministrativa202600154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ordinato l'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente supplente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la Carta elettronica del docente, mediante accredito di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per un totale di € 1.000,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 17 marzo 2025 ed era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e l'Amministrazione non lo aveva eseguito dopo la notificazione e il decorso del termine dilatorio. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, provvedendo all'accredito complessivo di € 1.000,00 dovuto alla ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e ponendo a carico del Ministero le spese dell'attività commissariale, quantificate in € 500,00. Ha inoltre applicato una penalità di mora, parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di verificare l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore

    La penalità di mora può essere disposta per sollecitare l'adempimento del giudicato; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento della pretesa, se anteriore.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione della sentenza all'amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato e all'inadempimento, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la base normativa della Carta del docente riconosciuta, nel caso concreto, anche alla docente supplente per le annualità indicate dal giudicato del Tribunale di Napoli.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare sin dall'origine un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza, anche con facoltà di delega e con attribuzione dei relativi oneri all'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore.
  • La penalità di mora cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'integrale soddisfacimento della pretesa, se quest'ultimo interviene anteriormente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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